Superbonus: demolizione, ristrutturazione e ampliamento della volumetria

Redazione scientifica
04 Maggio 2021

In caso di demolizione di un immobile esistente e ricostruzione con ampliamento dello stesso, tutte le detrazioni da superbonus, sismabonus edecobonus spettano esclusivamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura una nuova costruzione.

In caso di demolizione di un immobile esistente e ricostruzione con ampliamento dello stesso, tutte le detrazioni da superbonus, sismabonus edecobonus spettano esclusivamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura una nuova costruzione.
In tal caso il contribuente ha, in alternativa, l'onere di:
- mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento);
- richiedere all'impresa di costruzione/ristrutturazione ovvero al direttore dei lavori un'apposita attestazione con gli importi riferibili a ciascun tipo di intervento.

All'esame dell'agenzia delle entrate due casi:
1) nel primo (Risp. AE 14 aprile 2021 n. 248) il proprietario di due unità immobiliari C/2 nel sottotetto di un edificio, intendeva demolire e ricostruire esclusivamente le pareti interne ricavando un unico immobile A/2 con un aumento del 10% della volumetria del piano sottotetto: l'intervento non comporta la demolizione dell'edificio esistente (ma solo delle pareti interne per redistribuire gli spazi) e quindi l'istante può accedere alle agevolazioni limitatamente agli interventi inerenti la parte esistente e non quella ampliata;
2) nel secondo (Risp. AE - DRE Veneto 25 gennaio 2021 n. 907-193-2021) il proprietario dell'unità immobiliare posta all'ultimo piano di un condominio intendeva effettuare lavori di ristrutturazione consistenti nella demolizione dell'ultimo piano e nella sopraelevazione dell'edificio di un ulteriore piano con ricostruzione del tetto, rientrante tra le parti comuni condominiali. In tal caso le spese riferibili:
- all'ampliamento (cioè all'elevazione delle pareti verticali e alla aggiunta di nuovi piani) ⇒ sono escluse dal superbonus;
- alla demolizione e successiva ricostruzione del tetto ⇒ sono ammesse al superbonus perché il tetto condominiale è parte dell'edificio esistente anche se, con la sua ricostruzione, viene riposizionato in posizione diversa da quella originaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.