Omogenitorialità e natura discriminatoria del diniego del congedo parentale
13 Maggio 2021
A fronte del riconoscimento legale dello status di genitori di persone dello stesso sesso per il medesimo minore, nel caso della copresenza di una madre naturale e di una madre che ha effettuato il riconoscimento ex art. 254 c.c., alla madre biologica viene riconosciuta la tutela della maternità ed il congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 151/2001 mentre all'altra madre viene riconosciuto il diritto al congedo parentale ex art. 32, T.U. comma 1, lett. b).
Nel caso di specie, premesso il dato letterale della norma di cui all'art. 32, T.U. comma 1, lett. b), che fa riferimento al padre lavoratore, il giudice osserva che tale dato letterale deve essere superato, riconoscendo alla ricorrente proprio il congedo parentale di cui alla lett. b), in quanto quello di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) non può che essere riconosciuto alla madre biologica, dato il suo rapporto con il congedo di maternità. Tale lettura della norma è l'unica che possa rivelarsi utile ai fini del riconoscimento in concreto del diritto della ricorrente, non essendo previsti dalla legge, allo stato, altri casi di congedo parentale, con specifico riguardo alla situazione delle famiglie con genitori dello stesso sesso. Conseguentemente, il giudice ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta posta in essere dal datore di lavoro consistente nell'aver negato alla ricorrente la fruizione del congedo parentale di cui all'art. 32,, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 151/2001. |