Mediaset-Vivendi: partecipazione dei soci in assemblea tramite società fiduciaria ed eccezioni

20 Maggio 2021

L'art. 2379 c.c. tutela il diritto di tutti i soci alla partecipazione in assemblea a prescindere dalla rilevanza del voto esprimibile, sicché è inammissibile il ricorso alla c.d. prova di resistenza per verificare la legittimazione e l'interesse del socio di minoranza a impugnare la deliberazione assembleare che lo ha escluso.

L'art. 2379 c.c. tutela il diritto di tutti i soci alla partecipazione in assemblea a prescindere dalla rilevanza del voto esprimibile, sicché è inammissibile il ricorso alla c.d. prova di resistenza per verificare la legittimazione e l'interesse del socio di minoranza a impugnare la deliberazione assembleare che lo ha escluso.

In una società emittente strumenti finanziari regolati in borsa, soltanto il consiglio di amministrazione è legittimato a sollevare eccezioni ai sensi dell'art. 83 septies TUF nei confronti del socio in favore del quale è avvenuta la registrazione.

Le eccezioni personali di cui all'art. 83 septies TUF non sono tassative e ricomprendono, alla stregua dell'art. 1193 c.c., anche quelle fondate su rapporti che traggono origine dal contratto causale sottostante lo strumento finanziario e sui rapporti extrastatutari tra emittente e azionista.

La società è legittimata a sollevare nei confronti del socio rappresentato in assemblea da una fiduciaria tutte le eccezioni inerenti al rapporto con il fiduciante titolare sostanziale dell'azione.

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