Redazione scientifica
20 Maggio 2021

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente depositi nei termini ex art. 369, comma 1, c.p.c. copia autentica della sentenza impugnata, priva però della relazione di notificazione via PEC e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.

R. C. e altri assegnatari di unità abitative facenti parte di una cooperativa, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma, con la quale era stata confermata la sentenza di rigetto dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del notaio S.P. e dell'assicurazione chiamata in causa da S.P.

Gli intimati depositavano separati controricorsi eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e la relativa asseverazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dai resistenti, atteso che, nella specie, «è stata prodotta solo copia autentica della sentenza impugnata, ma, ancorchè nel ricorso se ne sia dedotta la notificazione, non è stata prodotta la copia notificata con la relata di notificazione» (non prodotta neppure dalla resistente società assicurativa). L'improcedibilità – secondo i giudici – deve essere quindi affermata non tanto alla stregua dei principi affermati da Cass. civ., sez, un., n. 8312/2019 (che suppongono il deposito della copia con la relata della PEC senza asseverazione) bensì alla stregua del principio di diritto (che riprende quanto già statuito da Cass. civ., sez. un., n. 10648/2017, sebbene a proposito della notifica secondo le regole tradizionali), di cui a Cass. civ., ord., n. 19695/2019, secondo cui «il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando nei termini indicati dall'art. 369, comma 1 c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente».

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