L’impugnazione di delibere viziate spetta al c.d.a. e non ai singoli amministratori
24 Maggio 2021
Le deliberazioni assembleari prese non in conformità dello statuto o della legge sono annullabili: l'impugnazione spetta alll'organo amministrativo nel suo complesso, e non ai singoli amministrativi. La facoltà di impugnare delibere invalide, riconosciuta agli amministratori dall'art. 2377 c.c., costituisce un potere collegiale e non individuale dei singoli componenti dell'organo (in virtù di tale principio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il fatto che tutti i componenti del c.d.a abbiano impugnato la medesima delibera, introducendo separati giudizi poi riuniti, perché in tal modo non hanno agito quale organo della società, manifestando l'intenzione di agire non già collegialmente, ma individualmente).
|