Mediaset-Vivendi: operazione di scambio azionario, acquisto di derivati e contratto condizionato

La Redazione
10 Maggio 2021

La causa, quale elemento costitutivo del contratto, va esaminata in relazione all'assetto impresso dalle parti agli interessi coinvolti nel regolamento negoziale al momento della stipulazione; non rilevano, ai fini della sua esistenza, la diversa misura dell'alea rispetto a quella originariamente percepita da uno dei contraenti, né la divergenza del valore dell'oggetto della prestazione.

La causa, quale elemento costitutivo del contratto, va esaminata in relazione all'assetto impresso dalle parti agli interessi coinvolti nel regolamento negoziale al momento della stipulazione; non rilevano, ai fini della sua esistenza, la diversa misura dell'alea rispetto a quella originariamente percepita da uno dei contraenti, né la divergenza del valore dell'oggetto della prestazione.

Quando in un contratto condizionato il mancato avveramento della condizione risulta imputabile alla violazione degli obblighi prodromici derivanti dal dovere di comportarsi secondo buona fede si configura una ipotesi di risoluzione per inadempimento.

In caso di mancata realizzazione di una operazione di scambio azionario programmata fra due società, i costi per l'acquisto di strumenti finanziari derivati in vista della protezione dell'oscillazione del valore di borsa delle azioni non rappresentano voce di danno risarcibile se non è fornita la prova della conseguente perdita patrimoniale.

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