Dalle Sezioni Unite Penali nuove informazioni provvisorie
31 Maggio 2021
Con due informazioni provvisorie depositate il 27 maggio, le Sezioni Unite Penali hanno risposto a due quesiti relativi, da un lato, al giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione di un'associazione di stampo mafioso e, dall'altro, alla qualificazione della confisca in caso di sequestro di denaro giacente su conto corrente bancario in presenza della prova della derivazione delle somme da titolo lecito.
Informazione provvisoria n. 7/2021 La mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso costituisce fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis c.p. e della struttura del reato? Le Sezioni Unite Penali, con l'informazione provvisoria n. 7/2021, hanno dato risposta positiva al quesito, specificando che «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Dunque, «nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio» basato su «consolidate e comprovate massime di esperienza alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».
Informazione provvisoria n. 8/2021 Il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario deve sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o, del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la "prova" della derivazione del denaro da un titolo lecito? Le Sezioni Unite Penali, con l'informazione provvisoria n. 8/2021, hanno dato risposta positiva al quesito, in quanto «qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente».
Fonte: Diritto e Giustizia |