Il diritto di consultazione del socio della controllante sulla documentazione di una controllata
01 Giugno 2021
Non rientra nell'ambito del diritto di controllo riconosciuto dall'art. 2476 c.c. la richiesta del socio di una controllante di accedere direttamente al luogo in cui è conservata la documentazione della società controllata, ovvero di ottenere la trasmissione di documentazione relativa alla controllata, qualora questa non sia nella disponibilità della controllante in quanto socia della predetta.
Ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., il socio non amministratore di una s.r.l. ha diritto ad accedere presso il luogo in cui la società conserva la propria documentazione sociale, contabile e amministrativa, e ha diritto a consultare tutta la documentazione che ivi si trova, compresa anche la documentazione relativa ad eventuali società controllate dalla s.r.l., di cui la controllante sia in possesso in quanto socia della medesima.
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