La notificazione del ricorso presso la casa comunale non rende nulla la sentenza dichiarativa di fallimento

La Redazione
16 Giugno 2021

In tema di fallimento, il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività.

In tema di fallimento, il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16775/21, depositata il 14 giugno.

La vicenda processuale da cui origina la questione riguarda la notificazione del ricorso di fallimento di una S.r.l. da parte dell'ufficiale giudiziario presso la casa comunale del luogo della sede sociale, non avendo quest'ultimo rinvenuto persone abilitate alla ricezione di copia dell'atto presso la sede sociale. La Corte d'appello di Caltanissetta, pertanto, disponeva la revoca del fallimento della società, sul presupposto che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto effettuare un secondo accesso, con affissione di avviso alla porta della società e invio della relativa raccomandata, per impossibile perfezionamento della notificazione a causa di fatti accidentali al momento dell'accesso, ovvero la mancanza di persone idonee a ricevere l'atto.

Il fallimento, in persona del curatore p.t., e la società ricorrono in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 15 l. fall..

Il ricorso è fondato. La Corte d'Appello infatti avrebbe erroneamente operato un'interpretazione additiva della norma trascurandone la specialità, che esclude il ricorso agli artt. 145 o 140 c.p.c.. La Corte di Cassazione infatti afferma che l'imprenditore individuale o collettivo è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale (in questo senso anche Corte Cost., n. 146/2016). Il Tribunale, pertanto, benché sia tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallito e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi alla negligenza dell'imprenditore o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale, pertanto, abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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