Illegittimità della sospensione della prestazione lavorativa e del collocamento in CIGO con causale Covid-19

Marta Filippi
12 Luglio 2021

L'istituto dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti...

Al fine di non porsi in contrasto con le finalità dell'istituto della Cassa integrazione guadagni tale strumento deve essere riconosciuto solo alle aziende che effettivamente subiscono riduzioni di fatturato e pertanto si trovano in stato di difficoltà.

Per quanto attiene alla possibilità di ricorre alla Cassa integrazione con causale Covid-19 è necessario che la sospensione dell'attività lavorativa sia derivata da eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, non potendo, dunque, attraverso essa raggirare il temporaneo divieto di licenziamento.

Nel caso di specie, il giudice ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con cui era stata disposta la sospensione della prestazione lavorativa del lavoratore con collocamento in CIGO - causale Covid-19 - non avendo subito la società datrice di lavoro, durante il periodo di emergenza epidemiologica, alcuna compressione della propria attività produttiva.

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