Contrattazione collettiva e tutela dei riders
13 Luglio 2021
Gli artt. 2 e 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015 demandano ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la determinazione del compenso dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (cc.dd. riders); in difetto della stipulazione del contratto di cui sopra, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate ed agli stessi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini.
Il potere negoziale è quindi subordinato al requisito della maggiore rappresentatività comparativa, che deve essere determinato in base nazionale.
Si osserva inoltre che la norma fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e ciò induce a ritenere che non sia sufficiente la sottoscrizione di un'unica organizzazione sindacale, se non nel caso in cui essa sia largamente maggioritaria.
Nel caso di specie, il Giudice osserva che il CCNL del 15.09.2020, stipulato dal sindacato UGL Rider, risulta stipulato da soggetto negoziale carente di valido potere negoziale ai fini dell'effetto derogatorio di cui agli artt. 2 e 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015. Onde il tentativo della società datrice di lavoro di subordinare la prosecuzione del contratto con i riders all'accettazione dei termini previsti dal CCNL, a pena di risoluzione del rapporto, appare evidentemente illegittima. E conseguentemente, la risoluzione dei rapporti per il rifiuto di adesione appare parimenti illegittima.
Cfr. V. Di Cerbo, SPECIALE - Recenti sviluppi della contrattazione collettiva in tema di riders. |