Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: il decreto in G.U.Fonte: DPCM 17 dicembre 2020
26 Luglio 2021
È stato pubblicato sulla G.U. n. 172 del 20 luglio scorso il d.P.C.M. 17 dicembre 2020 recante disposizioni in tema di reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Il decreto prevede i criteri di riparto delle risorse del Fondo istituito mediante l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006).
Con il d.P.C.M. 17 dicembre 2020, in G.U. n. 172/2021, vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse «sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà». Criteri di riparto. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per un importo pari ad euro 3milioni tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella allegata al decreto stesso. Ciascuna regione può incrementate la somma con ulteriori risorse proprie traferite direttamente ad INPS (art. 2). Istanze di accesso. Il contributo può essere fruito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, per un massimo di 12 mensilità, dalle «donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia». Le donne interessate possono presentare istanza all'INPS con apposito modello e autocertificazione. L'istanza deve recare in allegato la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico l'istante, da cui risulti l'attestazione del percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente (art. 3). Difatti «il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza». |