Vaccino anti COVID-19 ai minorenni: in caso di disaccordo tra i genitori la decisione spetta al giudice

Redazione Scientifica
26 Luglio 2021

In tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può "sospendere" momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino.

Il padre di un minore di 15 anni negava il proprio consenso per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 al figlio, senza tenere conto della volontà espressa da quest'ultimo.

Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c. la madre chiedeva di poter sottoscrivere il consenso informato richiesto per la somministrazione del vaccino anche senza l'autorizzazione dell'ex coniuge.

Il Tribunale di Monza, con il decreto in oggetto, ha accolto il ricorso, in quanto, secondo l'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino: il giudice, pertanto, nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, dovrà tenere conto dell'esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale. Tale orientamento, inoltre, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività; al contrario, l'assenza di copertura vaccinale comporta un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia, con ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone, e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Quanto alla volontà espressa dal minore di sottoporsi al vaccino, il giudice osserva che, ai sensi dell'art. 3 l. n. 219/2017, «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità»: il rifiuto opposto dal padre, pertanto, appare in contrasto con tale disposizione sia con riguardo alla mancata considerazione della volontà espressa dal figlio, ormai quindicenne, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale «non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti».

Per questi motivi il Tribunale, in accoglimento del ricorso, risolve il conflitto genitoriale autorizzando la somministrazione del vaccino al minore e attribuendo alla madre la facoltà di condurlo in un centro vaccinale e di sottoscrivere il relativo consenso informato anche senza l'autorizzazione dell'ex coniuge.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.