Reddito di cittadinanza: nuove disposizioni per l'erogazione ai nuclei familiariFonte: DM 30 aprile 2021
27 Luglio 2021
Modalità di richiesta del beneficio. La richiesta di erogazione del Rdc può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si dà corso solo se il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, o nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a € 200. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da più membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.
Limiti di importo per i prelievi in contanti con la carta Rdc. Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati: a) per i nuclei familiari composti da 2 componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad €100 per ciascuna carta Rdc individuale; b) per i nuclei familiari in cui siano presenti più di 2 componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad € 80 per ciascuna carta Rdc individuale.
Fonte: mementopiù |