Opposizione «tardiva» a decreto ingiuntivo
28 Luglio 2021
Prima di poter rispondere al quesito va esattamente identificata la fattispecie cui ci si riferisce. Dal tenore del quesito sembra che il caso sia quello di un'opposizione tardiva al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 650 c.p.c. ove la tardività è giustificata in caso di mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questi casi, in realtà, l'opposizione si dovrà considerare tempestiva in quanto non proposta nei termini per un fatto oggettivamente impeditivo e tassativamente indicato dalla norma. Al contrario, bisogna chiedersi quali siano gli effetti di un'opposizione tardiva in assenza delle condizioni di ammissibilità indicate nell'art. 650 c.p.c. detto. Il problema non è di poco conto dato che, nella pratica, questa eventualità si può verificare con una certa frequenza, vuoi per una disattenzione nel conteggio dei termini di opposizione, vuoi per il caso in cui vi sia incertezza sull'effettivo momento perfezionativo della notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Sul punto vi è una nutrita produzione giurisprudenziale che prende in esame la fattispecie. Infatti, sul presupposto che il giudizio di opposizione è procedimento autonomo rispetto a quello monitorio (anche se a questo collegato), è necessario chiedersi se il primo abbia, ed in che termini, una sua rilevanza anche nel caso di proposizione tardiva. Si tratta, infatti, di un giudizio introdotto, nella generalità dei casi, con atto di citazione in opposizione e, come tale, rubricato come procedimento autonomo (iscritto a ruolo e dotato di un proprio numero di ruolo, diverso da quello del procedimento monitorio). Sulla scorta di queste considerazioni la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione, anche se tardivo, possa mantenere una sua funzione e quindi possa conservare una sua validità nel caso in cui vi sia la presenza di una domanda riconvenzionale che si rivolga, però, a fattispecie diversa da quella oggetto di ingiunzione. Non potrà, in altre parole, avere ad oggetto una domanda tesa a contrastare l'oggetto del procedimento monitorio ma potrà ben rivolgersi ad un oggetto diverso. In questo caso manterrà la valenza di procedimento autonomo che non toglierà efficacia al decreto ingiuntivo oramai consolidatosi ma porterà ad una pronuncia sul fatto, diverso, oggetto della domanda riconvenzionale. Su questa linea interpretativa si muove la giurisprudenza di legittimità (e anche di merito) sin da epoca non più recente. Si veda, infatti, Cass. civ. sez. lav., 21 novembre 1990, n. 11235, secondo la quale: «L'inammissibilità dell'opposizione a un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all'uopo stabilito per la sua proponibilità, non esclude, qualora l'atto sia fornito di tutti i requisiti previsti dagli art. 163 e 163-bis c.p.c., che esso possa produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione rispetto a quelle eventuali domande, del tutto autonome, che siano contenute nell'atto medesimo». Nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2001, n. 3769: «L'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli art. 163 e 163-bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto». E più di recente, Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8083: «L'improponibilità e/o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto»; nonché Cass. civ., n. 9361/2006 ove si afferma che «L'inammissibilità dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all'uopo fissato per la sua proposizione, non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163-bis c.p.c., con riguardo alle domande che quella opposizione contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (tardivamente opposto)». Si deve rilevare, però, per completezza, che una recente pronuncia di merito sembra andare nel senso opposto (nella specie Tribunale di Lecce, sent. n. 2143/2020) e cioè nel senso di ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale in ragione dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva (al di fuori dei casi previsti dall'art. 650 c.p.c.) in ogni caso. In altri termini l'improcedibilità dell'opposizione travolgerebbe anche una domanda riconvenzionale, pur se avente un oggetto autonomo, come sembra evincersi dalla motivazione di detta sentenza: «... L'atto di opposizione tardiva deve essere dichiarato inammissibile qualora non ricorrano le condizioni per la proposizione di un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ... L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato valido ed efficace. ... La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente M.C. con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esaminata nel merito per improcedibilità di detta opposizione. ... Il M.C. potrà proporre domanda riconvenzionale in un nuovo e autonomo processo così come stabilito anche da Cass. civ. sez. II, 2 agosto 2002, n. 11602 nella quale si afferma che la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con atto successivo. ...». Il Tribunale, invero, si riferisce ad una pronuncia di legittimità secondo la quale: «La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto» (Cass. civ. sez. II, 2 agosto 2002, n. 11602). Se non ci si sbaglia, sembra che tale posizione affermi la possibilità di promuovere autonomo giudizio avente ad oggetto la domanda riconvenzionale con oggetto diverso ed autonomo e contenuta nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma si renderà necessario promuovere un giudizio diverso e successivo non potendosi utilizzare la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo come atto introduttivo dell'autonomo giudizio avente ad oggetto la domanda riconvenzionale con oggetto distinto da quello del procedimento monitorio. Orbene, se si è ben compreso quanto affermato da quest'ultima posizione, si comprende a fatica per quale motivo si debba instaurare un procedimento successivo, magari introdotto sempre con atto di citazione, avente oggetto una domanda riconvenzionale, presente in un'opposizione tardiva dichiarata improcedibile quale opposizione a decreto ingiuntivo ma contenente una domanda autonoma, appunto, una domanda riconvenzionale che diverrebbe domanda principale di una causa introdotta in un secondo momento. Anche solamente un principio di economia dei mezzi processuali dovrebbe portare ad abbracciare la teoria più permissiva sopra esposta. |