Legittimazione del sindacato ad agire nell'accertamento di condotte discriminatorie

La Redazione
09 Agosto 2021

In modo coerente con l'art. 8 della Direttiva 78/2000, l'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 216/2003, prevede che i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, tra cui vi sono le organizzazioni sindacali, sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Il caso.

La Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti - FILT CGIL

di (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio la società Ryanair DAC, ai sensi del procedimento speciale di cui al

D.Lgs.

n.

150 del 2011, art.

28

e

dell'art.

702- bis c.p.c

.

, dinanzi al Tribunale di Bergamo, per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio - e la correlata tutela legale (risarcitoria e in forma specifica) - della clausola, inserita nel contratto di lavoro del personale di cabina degli agenti impiegato dalla società e definita "Estinzione del contratto".

Quest'ultima era volta ad impedimento a detto personale di cabina di esecuzione sinda lavoro o qualunque altra società datrice di lavoro e le società di mediazione contrattino e riconoscano qualunque sindacato dello stesso personale, azioni collettive di tipo qualsiasi, pena l'annullamento e l'inefficacia del contratto e la perdita di qualunque incremento retributivo o indennitario, o di cambio turno;

nonché della condotta della società e della prassi aziendale di qualsiasi rapporto con le organizzazioni sindacali inibendo allo stesso personale l'affiliazione collettiva e rivendicazioni collettive.

Ryanair non aveva rapporti con le organizzazioni sindacali italiane e anche con le organizzazioni sindacali degli altri Stati...

Legittimazione del sindacato ad agire nell'accertamento di condotte discriminatorie. In modo coerente con l'art. 8 della Direttiva 78/2000, l'art. 5, comma 2, D.lgs. 216/2003, prevede che i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, tra cui vi sono le organizzazioni sindacali, sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Il sindacato quando agisce, come nel caso di specie, iure proprio a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, come previsto dall'art. 28, comma 5, D.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui dispone che il giudice, tra l'altro, può condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

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