Giudizio di divisione, infruttuosità della vendita forzata e successiva estinzione atipica della procedura

Giulio Cicalese
24 Agosto 2021

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Salerno ha estinto in via atipica un infruttuoso procedimento di vendita forzata, disposto nell'ambito di un giudizio di divisione, non potendosi applicare per ragioni temporali l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. alla fattispecie esaminata.
Massima

Le procedure esecutive, alle quali non è applicabile ratione temporis l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. in tema di chiusura anticipata dell'espropriazione forzata per infruttuosità, possono comunque essere estinte atipicamente qualora il giudice, che pronuncia la relativa ordinanza, accerti l'obiettiva incommerciabilità del bene offerto a seguito dei numerosi tentativi di vendita vanamente esperiti.

Il caso

All'esito del divorzio tra due coniugi, uno di essi proponeva al Tribunale di Salerno domanda di divisione dei beni caduti in comunione legale.

Nel corso di detto giudizio veniva pronunciata, a norma dell'art. 788, comma 2, c.p.c.,sentenza non definitiva con la quale si disponeva la vendita in executivis di due immobili comuni.

Tali operazioni venivano delegate dal giudice istruttore ad un notaio ma, nonostante i numerosi tentativi ed i significativi ribassi avvenuti nel corso degli anni, gli immobili rimanevano invenduti.

La questione

Visto l'evidente disinteresse mostrato dal mercato immobiliare nei confronti degli immobili offerti in vendita, la procedura esecutiva si è protratta per un tempo ritenuto eccessivamente lungo dal giudice che ne era investito; quest'ultimo ha quindi avvertito la necessità di chiuderla anzitempo, pur in mancanza di strumenti tipici applicabili al caso di specie.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice del Tribunale di Salerno ha deciso, nell'emettere il provvedimento in esame, di porre fine all'infruttuosa procedura esecutiva ordinandone l'estinzione atipica.

Osservazioni

L'ordinanza in commento rappresenta un'ottima occasione per ripercorrere il solco tracciato dalle prassi giudiziarie virtuose alle quali il legislatore si è chiaramente ispirato per introdurre, con il d.l. 132/2014, l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. disciplinante la chiusura anticipata dell'espropriazione forzata infruttuosa.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica ai soli procedimenti esecutivi intrapresi a far data dal 10 dicembre 2014, mentre la procedura de qua era stata avviata in precedenza, ed era dunque priva di strumenti tipici ai quali il giudice o le parti potessero far ricorso al fine di chiuderla anticipatamente.

Prima della citata novella legislativa, nelle Corti di merito italiane si era già sviluppata la prassi di pronunciare l'estinzione atipica dell'espropriazione forzata che non fosse alfine giunta ad aggiudicare il bene staggito per mancanza di offerte idonee nel corso dei vari tentativi di vendita esperiti, anche in seguito a ribassi del prezzo base ex art. 591, comma 2, c.p.c. (cfr. P. Varese, 7 agosto 1956, Trib. S. Maria Capua Vetere, 24 gennaio 1985, P. Siracusa, 9 novembre 1994, e, più di recente, Trib. Napoli, ord., 23 gennaio 2014).

Nelle posizioni della dottrina prevalente, tale orientamento si giustificava con la scoperta, nel corso del subprocedimento di vendita forzata, della mancanza di un presupposto processuale dell'esecuzione, e cioè un oggetto della stessa a cui poter attribuire un valore economico apprezzabile: il giudice, quindi, poteva pronunciarsi a favore dell'estinzione atipica - anche se non manca chi ha parlato, nell'ambito degli stessi presupposti, della diversa ipotesi di improcedibilità dell'azione esecutiva, al fine di non applicare l'art. 2945, comma 3, c.c., il quale esclude la sospensione della prescrizione nel corso dei soli procedimenti poi estinti - a patto che motivasse adeguatamente detto provvedimento in relazione all'opportunità di non procedere ad ulteriori tentativi di vendita - con un conseguente aggravio di costi della procedura - per un bene dimostratosi obiettivamente inappetibile per la massa dei potenziali acquirenti.

Nell'ordinanza in rassegna tali spunti sono stati evidentemente ripresi ed ampliati, ed è facile notare come l'organo giudicante si sia preoccupato di esporre analiticamente le ragioni di convenienza sottese alla scelta di pronunciare l'estinzione atipica. In particolare, il giudice del provvedimento fa leva sul ben noto principio – sancito dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6, par. 1, CEDU - della ragionevole durata del processo, che risulterebbe evidentemente violato qualora si persistesse in un'azione esecutiva manifestamente infruttuosa (con il rischio di esporre l'Erario a dover corrispondere a favore delle parti che ne abbiano subito un pregiudizio l'equa riparazione prevista dalla l. 89/2001, c.d. legge Pinto).

Sennonché l'orientamento supra esposto, elaborato in seno alle Corti di merito, non aveva trovato riscontro nelle posizioni tenute dalla Suprema Corte la quale, ritenendo che il processo esecutivo possa chiudersi anticipatamente solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, è sempre stata molto restia ad ammettere l'estinzione atipica dello stesso (cfr. Cass. civ., nn. 15806/2002, 6391/2004).

Secondo il provvedimento in esame, invece, è ben possibile giungere alla chiusura anticipata della procedura anche in mancanza di una disposizione ad hoc (non essendo ratione temporis applicabile l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. al procedimento): alla massima soddisfazione possibile del creditore si può anche giungere in seguito all'estinzione di una procedura che si è irragionevolmente protratta per troppo tempo, giacché se proprio non è possibile collocare il bene sul mercato, almeno vengono risparmiati i costi procedurali che scaturirebbero dall'esperimento di ulteriori (e quasi sicuramente vani) tentativi di vendita.

L'argomentazione del Tribunale di Salerno, poi, si arricchisce dell'ulteriore rilievo secondo il quale un procedimento che - tenendo conto della pregressa fase di cognizione - pende sul ruolo da più di trent'anni non giova sicuramente all'immagine dell'organo giudiziario: la tesi, anche se in linea teorica è indubbiamente condivisibile, non pare poter essere invocabile a sostegno della soluzione adottata nell'ordinanza, coinvolgendo i profili più strettamente «politici» che giuridici della fiducia riposta dai cittadini nella capacità della giustizia di rendere effettiva la tutela richiesta.

Ad ogni modo, il ragionamento seguito nell'ordinanza de qua appare condivisibile nel suo complesso, ed a legittimarlo è proprio la novella introdotta con il d.l. 132/2014, riferibile ex art. 18, comma 3, dello stesso alle sole espropriazioni forzate avviate 30 giorni dopo la sua conversione in legge. Apertis verbis, come già accennato nell'incipit del presente commento, appare chiaro che il legislatore abbia inteso abbracciare, positivizzandola, quella stessa opportunità su cui poggia l'orientamento che, sviluppatosi nelle corti di merito italiane, ammetteva l'estinzione atipica delle vendite forzate infruttuose.

Allo stesso tempo, con il proprio intervento, il legislatore potrebbe anche aver voluto prendere atto, superandolo con la creazione di una fattispecie ad hoc, del principio di tassatività delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva: l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. più genericamente discorre di «chiusura anticipata del processo esecutivo», ma gli effetti ad essa riconducibili sono sostanzialmente estintivi (sebbene non sia ammissibile, secondo dottrina più attenta, il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. contro il provvedimento di chiusura anticipata ma il più generale rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi).

Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale impianto normativo, non è possibile giungere a conclusioni univoche in relazione alla globale configurabilità dell'estinzione atipica, sia come rimedio per le vendite forzate infruttuose alle quali non è ratione temporis applicabile l'art. 164-bis disp. att. c.p.c., sia come provvedimento tout court considerato.

Merita di essere segnalato che più di recente, però, nell'ottica di una più generale valorizzazione del ruolo del giudice dell'esecuzione - inteso non più come mero attuatore dell'espropriazione forzata ma, anzi, come un soggetto dotato di poteri relativamente ampi di direzione del procedimento del quale è investito - ha iniziato a far breccia il pensiero che questi, almeno nelle fasi iniziali dell'espropriazione, possa (persino d'ufficio, ma più spesso in seguito ad istanza di parte ex art. 486 c.p.c.) verificare la validità del titolo esecutivo azionato, pronunciando l'estinzione atipica qualora tale controllo avesse esito negativo (cfr. Cass. civ., nn.13108/2017, 4961/2019).

Qualora, come ci si auspica, si consolidasse definitivamente tale orientamento - che ad oggi è ricavabile da sentenze che, nella maggior parte dei casi, affrontano tale questione solo in via pregiudiziale alla risoluzione di altri quesiti, solitamente attinenti alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione in relazione a difetti specifici del titolo o del credito - potrebbe trovare sempre più spazio (non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche) nella giurisprudenza di legittimità l'opinione secondo la quale la mancanza di uno dei presupposti processuali dell'azione esecutiva (dovuta non solo alla mancanza di un valido titolo esecutivo, ma anche, ad esempio, all'inesistenza o all'impossibilità di individuazione del bene oggetto di esecuzione) debba condurre all'estinzione, sebbene atipica, della stessa.

I vantaggi che in questa ipotesi si otterrebbero dal punto di vista dell'efficienza dell'espropriazione forzata non sarebbero pochi, poiché le (spesso lunghe) parentesi cognitive - con le quali di regola il debitore fa venir meno l'esecuzione forzata che si riveli in qualche modo sprovvista di uno dei suoi elementi fondanti - acquisirebbero un carattere molto più eventuale all'interno del sistema esecutivo.

Allo stesso tempo, però, non verrebbero eccessivamente compressi gli interessi creditori, in quanto nulla precluderebbe il ricorso all'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di estinzione atipica giudicata illegittima: detto strumento, infatti, è «valvola di chiusura» del sistema esecutivo in quanto permette, in ogni caso, di sottoporre a un'ulteriore verifica da parte del giudice dell'esecuzione tutti gli atti da lui adottati, ivi comprese le ordinanze di estinzione atipica che, se pronunciate nonostante la presenza di tutti necessari presupposti processuali, senza dubbio andrebbero revocate.

Svolte queste premesse di carattere generale, è possibile osservare come la pronuncia del Tribunale di Salerno abbia estinto una procedura esecutiva intrapresa ex art. 788, comma 2, c.p.c. nel corso di un autonomo giudizio di divisione; ora, nonostante la pressoché totale sovrapponibilità dello schema esecutivo «ordinario» con quello disciplinante la vendita di beni indivisi (stante l'espresso richiamo agli artt. 569 e 570 ss. c.p.c. effettuato dall'art. 788 c.p.c.), le rationes sottese ai due istituti sono radicalmente diverse: nel primo caso, infatti, la vendita si realizza coattivamente per far sì che il debitore inadempiente soddisfi i suoi creditori, ai quali è stata ex lege offerta garanzia patrimoniale; nel secondo, invece, il bene di tutti i comunisti, stante la sua indivisibilità tra di essi, viene alienato al miglior offerente senza cagionare alcun pregiudizio ai proprietari, i quali trattengono la somma ricavata. Da qui, è facile comprendere perché nella motivazione dell'ordinanza de qua l'opportunità dell'estinzione sia stata ricondotta anche al fatto che le parti possano, al di fuori della procedura esecutiva, senza ostacoli persistere nel tentare di collocare sul mercato gli immobili invenduti.

Molto meno agevole è, d'altra parte, cogliere il significato di alcune prescrizioni contenute nell'ordinanza, in forza delle quali dovrebbe configurarsi una sorta di ultrattività della delega delle operazioni di vendita al notaio anche in seguito all'estinzione; in particolare, sembra che il giudice, nel pronunciarsi in tal senso, ne abbia individuato le ragioni nella figura stessa del notaio il quale, in quanto pubblico ufficiale, dovrebbe continuare a svolgere il compito assegnatogli in sede giudiziaria fornendo garanzie di imparzialità e serietà.

Da un lato è vero che, a norma dell'art. 786 c.p.c., proprio il notaio (a differenza di tutti gli altri professionisti delegabili ex art. 591-bis c.p.c.) può addirittura dirigere in toto le operazioni di divisione, a conferma del particolare ruolo riconosciutogli in quest'ambito da parte del legislatore; dall'altro, però, il procedimento che qui si analizza è stato diretto dal giudice della causa di divisione, ed al notaio sono state delegate le sole operazioni di vendita.

E soprattutto, sia nella disciplina della vendita delegata, sia in quella della divisione diretta dal notaio, non è possibile rinvenire alcun fondamento normativo all'ultrattività dei compiti a quest'ultimo assegnati anche dopo l'estinzione (tipica ed atipica) o la chiusura anticipata del processo esecutivo. D'altronde, se si optasse per l'ammissibilità di una delega «atipica» in relazione ai suoi limiti temporali, bisognerebbe chiedersi anche quale sia la disciplina ad essa applicabile, dovendosi in particolare domandarsi se rimangano ferme le indicazioni emesse dal giudice in sede di ordinanza ex art. 591-bis c.p.c.

Le risposta indirettamente ricavabile dal corpus dell'ordinanza in commento è quantomeno ambigua: da una parte, infatti, si legge che il notaio «potrà continuare a svolgere i suoi compiti, secondo le direttive già impartite» mentre, dall'altra, le parti conserverebbero «la facoltà […] di assumere altre iniziative, al fine di organizzare diversamente le operazioni divisionali».

I dubbi maggiori, quindi, riguarderebbero l'applicazione dell'art. 591-ter c.p.c. disciplinante i poteri di controllo del giudice sul rispetto dell'ordinanza di delega (e, più in generale, delle norme che presiedono il subprocedimento di vendita forzata): è lecito chiedersi se nel caso in esame le parti possano contestare, proponendo ricorso al giudice di un procedimento ormai estinto, l'operato del notaio e, soprattutto, sulla base di quali parametri tale ricorso andrebbe deciso (quelli stabiliti dalle parti stesse dopo l'estinzione o dal giudice con l'ordinanza di delega?).

Com'è evidente, non è possibile, sulla base dell'attuale impianto normativo, immaginare una sopravvivenza della delega all'estinzione dell'esecuzione forzata. Ciò considerato, quanto si legge in tal senso nell'ordinanza non può essere in alcun modo considerato vincolante per le parti e per il notaio giacché, qualora intendessero proseguire con i tentativi di vendita, l'unica disciplina che troverebbe applicazione sarebbe quella del codice civile: a voler trovarci un senso, si potrebbe tuttalpiù ritenere che con quelle indicazioni il giudice abbia voluto «responsabilizzare» (da un punto di vista puramente morale) le parti a proseguire la vendita secondo le modalità già individuate nel corso della procedura, avendole ritenute le migliori possibili dal punto di vista dei loro interessi.

Riferimenti
  • Iannicelli, Sul provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara improcedibile il processo esecutivo rilevando il pagamento del credito portato dal titolo azionato, in Riv. esec. forz., 2019, 3, pp. 612 e ss.;
  • Lombardi, Le connessioni tra divisione ed espropriazione forzata, in Riv. esec. forz., 2019, 3, pp. 546 e ss.;
  • Moretti, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) - Il nuovo art. 631 bis c.p.c. e le altre ipotesi di definizione dell'esecuzione, in Giur. it., 2016, 8-9, pp. 2075 e ss.;
  • Olivieri, Note sulla chiusura atipica del processo esecutivo, in Riv. esec. forz., 2020, 1, pp. 80 ss.;
  • Olivieri, Estinzione e chiusura anticipata: un'alternativa di lunga durata, in www.inexecutivis.it;
  • Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27148, con nota di Tota, in Riv. esec. forz., 2006, 4;
  • Vaccarella, Infruttuosa reiterazione dell'incanto ed estinzione “atipica” del processo esecutivo, in Riv. esec. forz., 2007, 1, pp. 156 e ss.

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