Giudizio di opposizione allo sfratto per morosità e sospensione feriale dei termini processuali
01 Settembre 2021
La risposta al quesito impone di analizzare i casi in cui si renda applicabile la sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della normativa richiamata. A fronte di una generale previsione di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (oggi ridotta al solo mese di agosto), con particolare riferimento alla materia civile, l'art. 3 della norma così dispone: «In materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941), nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del c.p.c.». A sua volta il richiamato art. 92 del r.d. 12/1941 riporta, fra gli altri, i procedimenti di sfratto (in generale) e i procedimenti in materia di lavoro. A sua volta, l'art. 667 c.p.c. prevede l'applicabilità del cosiddetto rito del lavoro alla fase di opposizione allo sfratto, prescrivendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. Orbene, dal combinato disposto delle norme richiamate si dovrebbe concludere per l'inapplicabilità della sospensione feriale sia al procedimento di sfratto (per finita locazione o per morosità), sia al procedimento di opposizione. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che la deroga alla sospensione feriale non deve riferirsi al solo dato formale del rito applicabile ma al dato sostanziale del procedimento. Così, Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11607, ha avuto modo di affermare che «L'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 c.p.c. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 l. 11 agosto 1973 n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l'azione proposta dal conduttore a norma dell'art. 79 l. 392/1978 per ripetere, fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell'elencazione tassativa dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale». Ancora: «Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, non trova applicazione la deroga, contenuta nell'art. 3, l. 742/1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, della sospensione dei termini durante il periodo feriale, per la fase a rito ordinario che consegue all'opposizione dell'intimato e alla pronuncia o al diniego dell'ordinanza di rilascio. Ne consegue che al termine lungo per l'impugnazione della sentenza resa a conclusione del giudizio ordinario devesi aggiungere quello di quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale» (Cass civ., 18 maggio 2005, n. 10387; conforme Cass civ., 12 giugno 1990, n. 5688). Sembra, quindi, pacifico in giurisprudenza che nel cosiddetto processo locatizio, la sospensione feriale dei termini si applica per la fase ordinaria, di rito speciale, che segue quella sommaria di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità, atteso che a tale fase, pur soggetta al rito speciale del lavoro, non si applica la l. 742/1969, art. 3: esso si riferisce, infatti, fra gli altri casi, alle sole controversie individuali di lavoro e non a tutte le controversie per le quali, come quelle in materia di locazioni, è adottato il rito speciale del lavoro. |