Retribuzione: nel rapporto autonomo successivamente convertito dal giudice in subordinato non opera il principio di irriducibilità

La Redazione
01 Settembre 2021

Il giudice quando converte il rapporto di lavoro autonomo in subordinato deve applicare i minimi retributivi.Nel rapporto di lavoro che sia qualificato ab origine come autonomo e sia stato successivamente convertito ope iudicis in lavoro subordinato non opera il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c.

Il caso. La Corte di appello di Venezia aveva accolto la domanda di una lavoratrice della Fondazione Arena di Verona di pagamento di differenze retributive per il periodo in cui aveva svolto attività lavorativa in esecuzione di un contratto di somministrazione, percependo una retribuzione inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso di pregressi contratti a progetto, convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Fondazione Arena di Verona.

Retribuzione: nel rapporto autonomo successivamente convertito dal giudice in subordinato non opera il principio di irriducibilità. Il giudice quando converte il rapporto di lavoro autonomo in subordinato deve applicare i minimi retributivi.

Nel rapporto di lavoro che sia qualificato ab origine come autonomo e sia stato successivamente convertito ope iudicis in lavoro subordinato non opera il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c.

I giudici di legittimità cassano la sentenza impugnata e rinviano la decisione alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.