I figli maggiorenni possono agire nei confronti del padre che non ha mai versato loro il mantenimento?

Paola Silvia Colombo
02 Settembre 2021

A seguito della morte della madre, i figli non hanno mai percepito l'assegno di mantenimento da parte del padre. Ora che sono maggiorenni possono agire direttamente nei confronti del padre per il mantenimento e per ottenere il rimborso delle contribuzioni dovute anche in passato?

Madre divorziata percepisce l'assegno di mantenimento per i figli minori. La madre muore. Ai figli minori viene nominato dal Tribunale per i Minori un affidatario e un curatore speciale. Il padre cessa di corrispondere l'assegno ai figli dalla data di decesso dell'ex coniuge. Né l'affidatario né il curatore agiscono per ottenere il pagamento del contributo di mantenimento dei minori. I figli da poco maggiorenni e studenti possono agire direttamente contro il padre per ottenere un contributo di mantenimento sia attuale che pregresso?

Occorre innanzitutto premettere, con riguardo alla questione prospettata, che l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a mezzo versamento di un assegno previsto da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (in sede di separazione e/o divorzio) si estingue nel momento della morte dell'ex coniuge debitore gravato dal relativo onere (o a seguito del raggiungimento da parte dei figli dell'autosufficienza economica) e non anche nel caso di decesso dell'ex coniuge affidatario/collocatario deputato a percepirlo quale contributo indiretto al mantenimento dei minori con lui conviventi

È la Costituzione (art. 30) e la legge stessa (art. 316-bis c.c.) a prevedere, infatti, l'obbligo dei genitori (anche non coniugati) di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Nessuno dei genitori può, quindi, essere esonerato dal mantenimento dei figli e l'assegno periodico non può essere oggetto di rinunzia neppure da parte del genitore percipiente non trattandosi di un suo diritto ma del figlio.

Il genitore obbligato al versamento di un assegno (perequativo) quale contributo al mantenimento indiretto dei figli conviventi con l'altro non può, quindi, cessarne il versamento per il solo fatto che quest'ultimo sia deceduto (nel caso in esame sarebbe dovuto intervenire il Curatore speciale nominato per segnalare l'inadempimento paterno e richiedere il versamento dell'assegno favore della zia quale affidataria dei minori).

Tenuto conto dell'intervenuta maggiore età dei due figli (non ancora economicamente indipendenti), quest'ultimi potranno certamente pretendere dal padre l'adempimento dell'obbligo di mantenimento in forma diretta.

L'art. 337- septies, riproducendo invariato il testo dell'art. 155– quinquies, come introdotto dalla l. n. 54/2006, stabilisce che il giudice «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il versamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».

L'assegno di mantenimento, come chiarito anche da parte della giurisprudenza di legittimità, può essere versato direttamente al figlio quando tale richiesta venga specificamente formulata in giudizio dal medesimo (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2013, n. 25300; Cass. civ., sez. I, ord., 09 luglio 2018 n. 18008).

Il figlio maggiorenne ha piena legittimazione ad azionare il proprio diritto al mantenimento. Tale legittimazione discende direttamente dalla titolarità del diritto che può essere, quindi, sempre azionato dal diretto interessato.

Ritengo invece non attuabile il recupero da parte dei due figli maggiorenni degli assegni non versati a seguito del decesso della madre.

In sede di divorzio infatti, l'obbligo del padre di versare l'assegno mensile quale contributo per il mantenimento dei minori con conviventi con la madre era stato disposto solo a favore di quest'ultima unica titolare del diritto a riceverlo e unica legittimata, quindi, ad agire in via esecutiva per pretenderne il pagamento (Cfr. Trib. Palermo, sent. 22 gennaio 2016).

Per il recupero diretto delle somme dovute al genitore collocatario, in forza della sentenza di divorzio, si ritiene legittimato unicamente il genitore convivente (e fin quando dura la convivenza e la non autosufficienza economica del figlio) e non anche il figlio benché questi goda di un diritto autonomo al mantenimento.

Pur se le somme sono state previste con lo scopo di contributo al mantenimento dei due minori, quest'ultimi non sono stati parti del processo di divorzio e neppure il Giudice nel dispositivo di sentenza (essendo all'epoca minorenni) potrebbe aver attribuito loro in via diretta detto contributo.

Fino a quando non si raggiunge la maggiore età, gli interessi del minore vengono, del resto, curati dai genitori (nel caso di specie dal Curatore speciale nominato), che esercitano, per conto di questi, anche la cosiddetta «legittimazione processuale attiva»: possono cioè agire giudizialmente per tutelare i diritti economici dei figli minori.

I due figli maggiorenni potranno, quindi, solo agire per ottenere il mantenimento diretto dal padre procurandosi un titolo nuovo in loro favore attraverso una causa ordinaria di cognizione funzionale a richiedere il versamento diretto dell'assegno.

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