All'avvocato domiciliatario spetta il compenso per la fase di studio?

Redazione scientifica
06 Settembre 2021

Il compenso per la fase di studio compete al domiciliatario qualora quest'ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l'appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire dal giudice.

Nella fattispecie in esame, l'avv. L.A.G. censurava in sede di legittimità – per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, e 8, comma 2, d.m. 55/2014 - l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto all'avv. M.L., che aveva svolto solo prestazioni di domiciliazione a favore e su incarico di L.A.G. in un procedimento civile svoltosi presso il medesimo ufficio giudiziario, il compenso per la fase di studio della controversia.

La Corte ha ritenuto la censura inammissibile. «Il compenso per la fase di studio compete, infatti, al domiciliatario qualora quest'ultimo partecipi ad una o più udienze, in quanto in tale ipotesi si presuppone che il professionista debba, per l'appunto, studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali deduzioni o eccezioni della parte avversa, tanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire dal giudice». Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che l'avv. M.L. abbia partecipato ad almeno un'udienza, poiché lo stesso ricorrente lo riconosce espressamente nel ricorso (in particolare, a pag. 9, ove il ricorrente afferma di aver convenuto con M.L. un compenso globale di 200 Euro «per l'intera fase introduttiva compresa la prima udienza di comparizione…di tutte e tre le cause»).

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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