Necessaria la proposizione dell'appello incidentale in caso di eccezioni di merito disattese in primo grado

Redazione scientifica
13 Settembre 2021

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso relativamente all'esito finale della lite, è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.

L.R. citava in giudizio l'avvocato P.F., chiamato a rappresentarlo in un giudizio contro l'Inail per il ripristino della percentuale di invalidità originariamente riconosciutagli, per avere il difensore omesso di notificare il ricorso in appello.

Il Tribunale di Napoli condannava Sempronio al risarcimento del danno sofferto da Tizio. A sua volta, P.F. proponeva appello avverso la decisione di primo grado, contestando la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito dal proprio assistito.

La Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto da P.F. e rigettava la domanda di risarcimento proposta da L.R.

L.R. ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 346 c.p.c. da parte della Corte territoriale. L'odierno ricorrente, quale parte totalmente vittoriosa in primo grado, avrebbe dovuto proporre impugnazione solo nel caso di rigetto di più domande alternative e/o subordinate, mentre nel caso di specie aveva proposto un'unica domanda, l'azione di risarcimento danni da responsabilità professionale, che richiedeva un giudizio prognostico sulla illegittimità della riduzione della rendita prevista dall'art. 83 d.P.R. 124/1965. Sotto tale profilo la richiesta di rigetto dell'appello presupponeva implicitamente le contestazioni sull'esistenza del fatto costitutivo della domanda.

Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice di appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.) né sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.» (Cass. civ., n. 11799/2017). Nel caso di specie, L.R. aveva interesse a contrastare la decisione di merito, per rivalutare i due profili ritenuti infondati in primo grado e per evitare il rischio di rigetto della domanda nell'ipotesi in cui, in appello, fosse stata ritenuta infondata l'unica argomentazione valutata positivamente dal Tribunale; l'appellato, invece, si è limitato a richiedere il rigetto dell'impugnazione, senza proporre appello incidentale in ordine al rigetto degli altri due motivi a sostegno della domanda di accertamento del pregiudizio sofferto, sui quali, in assenza di censure, si è formato il giudicato.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.