Mancata fissazione della visita medica post malattia: il lavoratore deve presentarsi in azienda
16 Settembre 2021
Il lavoratore, assente per malattia per un periodo superiore a 60 giorni, può rifiutarsi ex art. 1460 c.c. di ripresentarsi in azienda ove il datore non abbia preventivamente fissato la visita medica, diretta ad accertare l'idoneità del lavoratore stesso alle precedenti mansioni (art. 41 D. Lgs. n. 81/2008)?
In base all ‘art. 41, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008, tra gli strumenti di “sorveglianza sanitaria” è prevista anche l'effettuazione di una visita medica, precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare la idoneità alla mansione.
Suddetta disposizione deve essere intesa, tenuto conto del dato letterale e della finalità perseguita, nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere precedente, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo una prolungata assenza per motivi di salute, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, al fine di accertare se il dipendente possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psicofisica.
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l'art. 1460 c.c., relativamente all'astensione del lavoratore dall'eseguire la prestazione dovuta, laddove non sia stata effettuata suddetta visita, la quale costituisce un obbligo gravante in capo al datore ex art. 2087 c.c.
L'omissione, infatti, integra un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, tale da incidere sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale (Cass. n. 7566/2020; Cass. S.U. n. 12568/2018).
Diversa è tuttavia la fattispecie in cui il lavoratore rifiuti preventivamente anche di ripresentarsi in azienda una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza, dovendosi tale presentazione considerare come un momento distinto dall'assegnazione alle mansioni precedenti, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto.
Ben potrebbe d'altronde il datore disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del dipendente in seno alla propria organizzazione aziendale.
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