Compenso avvocato: l'accordo tra le parti deve essere redatto in forma scritta

Redazione Scientifica
20 Settembre 2021

La Cassazione ha stabilito che è nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale (art. 2233, c. 3, c.c.).

Ex art. 2233, comma 3, c.c., il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità. Si osserva che la norma non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 13, comma 2, l. n. 247/2012: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l'interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2233 c.c. In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico (cfr. Cass. n. 11597/2015).

Un avvocato ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, con la quale è stato liquidato un compenso inferiore per l'attività svolta in favore di un cliente.

L'avvocato si lamenta della violazione dell'art. 2233, comma 3, c.c., secondo il quale «è nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale».

La doglianza è fondata. Infatti, ai sensi dell'ex art. 2233, comma 3, c.c., «il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità». E tale norma non può ritenersi abrogata dall'art. 13, comma 2, l. n. 247/2012 che stabilisce che «il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto». La norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo.

Il Tribunale pugliese non si, inoltre, attenuto ai seguenti principi:

«a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), neanche dalla confessione (Cass. n. 4431/2017), nè è applicabile il principio di non contestazione (Cass. n. 25999/2018);

b) ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi dell'art. 2724 c.c., n. 3, di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016);

c) l'inammissibilità della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per iscritto, è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita per la prima volta anche in cassazione (Cass. n. 1352/1969; Cass. n. 281/1970)».

Nel caso di specie, grazie ai testimoni e sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti, si è potuta provare l'esistenza dell'accordo tra avvocato e cliente.

Per tutti questi motivi il Collegio accoglie il ricorso, cassa e rinvia l'ordinanza al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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