Opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata
21 Settembre 2021
Massima
L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. Il caso
L'Agenzia delle Entrate notificava alla società Alfa avviso di accertamento, per l'anno 2006, inerente, tra l'altro, ai maggiori ricavi derivanti da compravendite immobiliari effettuate dalla predetta società. Quest'ultima ricorreva alla Commissione tributaria provinciale avverso il predetto avviso, chiedendone l'annullamento. Il giudice tributario di primo grado rigettava il ricorso sul punto, ritenendo corretta la determinazione dei valori operata dall'Ufficio finanziario sulla divergenza tra i prezzi di vendita dichiarati e quelli risultanti dalla perizia redatta dall'Agenzia del territorio e dalle quotazioni OMI. La società Alfa proponeva appello alla Commissione tributaria regionale e chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte relativa alla plusvalenza derivante dalle cessioni immobiliari, assumendo che il metodo di calcolo dell'Ufficio era scorretto in quanto non aveva tenuto conto della perizia di parte, che attribuiva al compendio immobiliare un valore minore riferito al luglio 2001, ossia alla data di stipula dei contratti preliminari. Il giudice tributario di secondo grado accoglieva l'appello della società contribuente. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. nella parte in cui il giudice «a quo», ignorando che i contratti preliminari erano privi di autenticazione delle firme, e dunque di data certa, aveva ritenuto che il calcolo dei maggiori ricavi dovesse risalire all'epoca di stipula degli stessi (2001) anziché a quello di stipula dei contratti definitivi (2006). La questione
Nella pronuncia in esame la Suprema Corte è tornata sulla questione dell'interpretazione dell'art. 2704 c.c., ossia sulla natura tassativa o meno dell'elencazione dei fatti indicati in tale norma dai quali desumere, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la certezza della data di una scrittura privata non autenticata né registrata. Le soluzioni giuridiche
La Cassazione ha ritenuto infondato il predetto motivo di ricorso. Partendo dal rilievo per cui era pacifico che i contratti preliminari oggetto di causa non fossero stati autenticati nelle loro sottoscrizioni, né registrati, sicchè gli stessi, ai sensi dell'art. 2704 c.c., non erano opponibili ai terzi (dovendosi far rientrare nel concetto di «terzi», in base alla vigente normativa tributaria, anche l'Amministrazione finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione suscettibile di pregiudizio per effetto della fittizia retrodatazione di scritture private non autenticate: Cass. civ., 27 luglio 2018, n. 20035; Cass. civ., 11 aprile 2014, n. 8535), la Suprema Corte ha, però, rammentato che la data della scrittura privata, anche qualora manchino le situazioni tipiche di certezza previste dalla predetta norma, è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 13943). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, l'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass. civ., 12 settembre 2016, n. 17926). In applicazione di tali principi, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse censurabile nella parte in cui aveva datato al luglio 2001 l'epoca (di stipula dei preliminari) a cui fare riferimento ai fini della determinazione del valore degli immobili per il calcolo dei ricavi imputabili all'impresa contribuente, dato che la certezza della data dei contratti preliminari era stata correttamente desunta dal giudice tributario di merito, nei limiti consentiti dal citato art. 2704 c.c., dai dati oggettivi consistenti sia nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, sia nella produzione documentale operata della società contribuente (libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione) riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti. Osservazioni
L'art. 2704 c.c. istituisce una distinzione fra parti e terzi ai fini della disciplina della data delle scritture private. In particolare, per la norma in esame la data della scrittura privata non autenticata può essere considerata certa e opponibile ai terzi, non dal momento in cui il documento è stato effettivamente formato, ma solo da quando si verificano determinati fatti previsti dalla norma medesima: la registrazione della scrittura, la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica (da intendersi come impedimento assoluto, e non mera difficoltà, di sottoscrivere: Cass. civ., 18 dicembre 2006, n. 27077) di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, la riproduzione del contenuto della scrittura in atti pubblici, il verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Per «terzo» si intende il titolare di qualsiasi diritto, sostanziale o processuale, quale che ne siano il suo oggetto e la sua provenienza, che possa essere comunque pregiudicato nel suo diritto dalla convenzione contenuta nella scrittura privata tra parti diverse. Conseguentemente il terzo è abilitato a respingere gli effetti riflessi della predetta convenzione ed a disconoscerla anche come rapporto intercorso inter alios, nei limiti in cui pregiudica il suo diritto, fino a quando la data della scrittura non sia divenuta certa nei modi indicati dalla predetta norma (Cass. civ., 23 maggio 2008, n. 13420). A titolo esemplificativo, si considerano «terzi»: l'erede che agisce per la reintegra della quota di riserva (Cass. civ., 16 marzo 1981, n. 1449), ma non l'erede rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa (Cass. civ., 6 giugno 2011, n. 12242); il cessionario del credito rispetto alla ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente ed esibitagli dal debitore ceduto (Cass. civ., 27 gennaio 1984, n. 649); l'assicuratore rispetto alle scritture sottoscritte dall'assicurato e dal danneggiante (Cass. civ., 26 agosto 1976, n. 3056); il creditore procedente nell'espropriazione presso terzi rispetto al debitor debitoris (Cass. civ., 9 ottobre 2018, n. 24867; Cass. civ., 21 marzo 2014, n. 6760); il curatore del fallimento, che si considera terzo, in sede di formazione dello stato passivo, sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito, con la conseguente necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (Cass., S.U., 20 febbraio 2013, n. 4213). Tale ultimo principio vale, però, se il curatore agisce o resiste nell'interesse della massa; se, invece, propone una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento, lo stesso esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c. (Cass. civ., 21 novembre 2019, n. 30446). E' opportuno, altresì, rammentare che l'art. 2704 c.c. opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo (Cass. civ., 29 gennaio 2010, n. 2030; Cass. civ., 24 novembre 2006, n. 24955). Inoltre, secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'eccezione di inopponibilità per difetto di data certa si configura come eccezione in senso lato, e quindi rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3404; Cass.,S.U., 20 febbraio 2013, n. 4213; contra Cass. civ., 27 settembre 2010, n. 20268). Consolidato risulta, invece, l'orientamento, richiamato nella pronuncia in commento, secondo cui i fatti indicati nel co. 1 dell'art. 2704 c.c., dal verificarsi dei quali la scrittura prende data certa riguardo ai terzi, si risolvono in una catalogazione meramente esemplificativa, come si ricava dalla disposizione «di chiusura» che evoca, al riguardo, ogni altro fatto «che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità del documento», con la conseguenza che spetta all'interprete stabilire, caso per caso, se ad un dato fatto possa attribuirsi efficacia probante pari a quella che la legge attribuisce ai fatti contemplati nel predetto co. 1 (Cass. civ., 15 marzo 2018, n. 6462; Cass. civ., 17 novembre 2016, n. 23425; Cass. civ., 8 novembre 2006, n. 23793). Si è così sostenuto che, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, co. 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 13943), né quando vertano direttamente sulla data della scrittura (Cass. civ., 8 novembre 2006, n. 23793) oppure siano ammesse con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Cass. civ., 12 settembre 2016, n. 17926, la quale ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo, desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l'anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa; conf. Cass. civ., 22 ottobre 2009, n. 22430). La possibilità di ricorrere alla prova testimoniale o presuntiva si spiega in quanto, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dall'art. 2704 c.c. riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto (Cass. civ., 1° ottobre 2015, n. 19656). Si è così statuito che, anche in tema di insinuazione al passivo per crediti da forniture, la mancanza di data certa dei documenti attestanti la consegna della merce, non è di ostacolo all'ammissione della prova per testi ovvero all'ordine di esibizione di documenti, tesi a dimostrare un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della fornitura rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., 2 novembre 2017, n. 26115). In ordine agli altri fatti idonei a stabilire la data certa del documento, la casistica è alquanto varia e comprende: la conoscenza inoppugnabile della scrittura da parte della persona alla quale si voglia opporla (Cass. civ., 6 aprile 1983, n. 2427); il timbro postale, tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, ma non qualora il timbro risulti apposto sulla busta o sull'involucro (Cass. civ., 2 marzo 2017, n. 5346; Cass. civ., 28 maggio 2012, n. 8438); il timbro postale per l'annullamento delle marche da bollo su effetti cambiari (Cass. civ., 10 marzo 1994, n. 2347); la vidimazione apposta da un p.u. sui libri contabili in merito alle scritture private in essi documentate (Cass. civ., 31 agosto 1984, n. 4738); l'annotazione della ricezione della scrittura nello speciale registro tenuto da un ente pubblico per l'obbligo stabilito dalla legge (Cass. civ., 3 settembre 1985, n. 4577); la timbratura eseguita in un pubblico ufficio (Cass. civ., 4 aprile 2016, n. 6512); le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione (Cass. civ., 22 novembre 2007, n. 24320); il compimento di altri atti giuridici che provengano dalla stessa parte avente interesse a conferire data certa alla scrittura, come nel caso di notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario, effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore (Cass. civ., 7 giugno 1994, n. 5502). Diversamente si è statuito che non costituisce elemento idoneo a conferire certezza alla data la menzione della scrittura in un altro documento proveniente da un privato, che sia privo a sua volta di data certa (Cass. civ., 7 maggio 2008, n. 11129) o la riproduzione di una scrittura privata in un atto di citazione avente data certa per l'avvenuta notificazione (Cass. civ., 19 novembre 2009, n. 24414; contra la più recente Cass. civ., 23 ottobre 2019, n. 27192). Riferimenti
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