Rimborso delle spese condominiali sostenute dall'ex moglie
17 Settembre 2021
La moglie che ha sostenuto delle spese per il mantenimento della casa familiare, può chiederne il rimborso al marito in sede di divorzio? Nel caso di specie la donna aveva lasciato già dal 2014 la casa familiare (di proprietà esclusiva del marito) pur continuando a sostenerne le spese condominiali, inoltre, non c'era stata nessuna modifica degli accordi di separazione e divorzio.
Secondo la giurisprudenza “quando la casa familiare è assegnata al coniuge non proprietario, questo è tenuto a sostenere le spese condominiali (ordinarie), perché collegate all'uso dell'abitazione” (Cass. n. 18476/2005). Nel caso in esame, non essendovi intervenuta tra le parti una pronuncia di modifica delle condizioni della separazione in punto di assegnazione della casa coniugale ovvero un accordo sul rilascio della casa coniugale, la moglie risulta di fatto ancora assegnataria dell'immobile. Pertanto, la moglie, in quanto assegnataria, risulta ancora obbligata al pagamento delle spese condominiali e quindi non avrebbe titolo per richiedere la restituzione delle spese abitative sostenute. Tuttavia, sarà sempre possibile, per la moglie, richiedere, in sede divorzile, la modifica degli accordi di separazione, ottenendo dal Tribunale un provvedimento di revoca della assegnazione della casa familiare ovvero rinunciare all'assegnazione della casa familiare riconsegnando l'immobile al proprietario. In questo modo, infatti, la moglie verrebbe esonerata dal pagamento delle spese relative all'abitazione familiare. A diversa conclusione potrebbe arrivarsi solo qualora il marito, anche in assenza di una formale modifica, avesse manifestato, in qualsiasi modo anche informale, una volontà compatibile con la ripresa del possesso dell'immobile. In ogni caso, anche qualora l'azione di restituzione fosse esperibile, questa non sarebbe proponibile nel procedimento di divorzio. Si tratta, invero, di domande sottoposte a riti diversi (quello ordinario per l'azione di ripetizione delle somme e quello camerale per il giudizio di divorzio) per le quali viene esclusa la possibilità del simultaneus processus, anche se in presenza di connessione soggettiva (Cass. n. 18870/2014; Cass., n. 11828/2009). |