Pubblicato il decreto dirigenziale sulla composizione negoziata della crisi di impresa

04 Ottobre 2021

Sul sito del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il decreto del direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 recante “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118”.

Il decreto ha inteso recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa anche per dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica. Con la pubblicazione del decreto sono stati definiti i contenuti degli snodi principali della nuova procedura volontaria di composizione negoziata della crisi di impresa che dovrà partire il 15 novembre 2021.

Il decreto, infatti, individua il contenuto della piattaforma telematica, del test pratico preliminare a disposizione dell'imprenditore nonché la check list per la verifica di coerenza del piano di risanamento e del contenuto della formazione degli esperti.

La ragionevole perseguibilità del risanamento – La sezione I dell'allegato è dedicata al test pratico preliminare – che sarà disponibile on line - per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test consentirà – semmai anche senza ancora un piano d'impresa – “una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio” (§ I.1).

Il piano di risanamento e il suo controllo – La sezione II dell'allegato è dedicata alla check list particolareggiata per consentire all'imprenditore di procedere alla redazione del piano di risanamento (è utile anche se non imprescindibile) e per l'analisi della sua coerenza da parte dell'esperto.

La composizione negoziata – La sezione III dell'allegato al decreto delinea un protocollo operativo di conduzione della composizione negoziale che recepisce le migliori pratiche e, quindi, rappresenta una “buona prassi” e non già norme vincolanti. Innanzitutto, viene approfondita la fase della verifica dell'indipendenza dell'esperto e la fase dell'accettazione dell'incarico. In particolare, dopo aver richiamato la necessità che l'esperto possieda i requisiti dell'art. 2399 c.c. è previsto un obbligo di disclosure volto a rafforzare le garanzie: ed infatti “è opportuno che egli sottoponga alle parti ogni altra circostanza che possa astrattamente compromettere la sua indipendenza” (§ III.1.4). Inoltre, è prevista un'incompatibilità post-incarico: l'esperto “non intratterrà, successivamente all'archiviazione della composizione negoziata, rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dalla archiviazione” (§ III.1.5). Viene, poi, approfondito il flusso procedimentale che si avvia con la convocazione dell'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa. Oltre che sulla base della richiesta e delle informazioni acquisite anche presso l'organo di controllo e il revisore legale, l'esperto dovrà verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. A tal fine lo strumento indicativo è il test on line che, nel caso in cui l'imprenditore non l'avesse già allegato alla domanda, provvederà alla sua compilazione insieme all'imprenditore (§ III.2.2). Peraltro, se l'esperto dovesse ravvisare uno stato di insolvenza “questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito” (§ III.2.4). Tuttavia, laddove l'esperto – in qualsiasi momento – dovesse convincersi che non via siano (o non vi siano più) le prospettive di risanamento dovrà avvisare sia l'imprenditore che il Segretario generale della camera di commercio perché si proceda all'archiviazione e, in caso di misure protettive e cautelare, trasmetterà una relazione al Tribunale affinché si possa pronunciare sulla conferma degli effetti ovvero la cessazione. Per quanto riguarda il cuore della composizione negoziata e, cioè, le trattative, il decreto precisa che “l'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste, né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna” e “può richiedere all'imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico” eventualmente anche sentendo le parti separatamente (specialmente ove ciò sia necessario per garantire il riserbo). Le proposte dovranno assicurare “l'equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse e alle utilità loro derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa” (§ III.9.2) ferma restando la necessità del rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo. Per la formulazione delle proposte l'imprenditore potrà trarre spunto dall'allegato 1 che riassume, per categoria di creditori, i possibili contenuti. Soprattutto le parti, d'accordo tra loro anche su proposta dell'esperto, potranno nominare un responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO – chief restructoring officer) con il ruolo di monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti (§ III.9.4). Il decreto fornisce poi supporto anche per l'individuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché i criteri per valutare il possibile pregiudizio di quegli atti (anche per l'espressione del dissenso da parte dell'esperto). Particolare attenzione è stata, infine, riservata – oltre all'ipotesi di gruppo di imprese – alla richiesta di finanziamenti prededucibili, alle misure cautelari e protettive, alla cessione d'azienda, alla stima della liquidazione dell'intero patrimonio, alla conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto.

La formazione degli esperti – La sezione IV dell'Allegato al decreto contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager. La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina. La formazione dovrà essere di 55 ore e potrà essere erogata anche a distanza con verifiche di effettiva ed efficace fruizione. Le materie che dovranno essere approfondite nei corsi di formazione – a seconda dei casi da docenti “giuristi” o con formazione “economico-aziendale” o formatori di “mediatori” secondo il d.m. 180/2010 - sono: Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi (4 ore); Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale (4 ore); La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma (3 ore); La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento (5 ore); La redazione di un piano di risanamento (5 ore); Il protocollo di conduzione della composizione negoziata (7 ore); La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze (10 ore); Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie (4 ore); Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali (4 ore); La stima della liquidazione del patrimonio (4 ore); L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11 (5 ore)

La piattaforma telematica – La sezione V dell'allegato al decreto è dedicato alla descrizione della piattaforma telematica affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, con una sua descrizione generale, i requisiti per il suo utilizzo, il rispetto del trattamento dei dati personali, le funzioni disponibili nell'area pubblica e in quella riservata per utenti autorizzati. La piattaforma “dovrà contenere un'apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all'esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di altri beni” (Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room).

Fonte: dirittoegiustizia.it

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