Invio di e-mail a contenuto offensivo e lesione della reputazione professionale
08 Ottobre 2021
Nel contesto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione, in tema di distinzione tra ingiuria e diffamazione rimane fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso; occorre dunque ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso: se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi dell'ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).
Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione. In sostanza le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti. Bussole di inquadramento |