Responsabilità del medico: tra causalità omissiva e coefficiente salvifico di “probabilità statistica”
08 Ottobre 2021
In tema di responsabilità professionale del medico, il tema probatorio che il giudice deve affrontare è quello di stabilire in che modo il coefficiente salvifico di “probabilità statistica” - idoneo a ricondurre causalmente l'evento al comportamento omissivo del medico, ma di per sé solo non sufficiente per fondare il rapporto di causalità tra omissione ed evento - possa essere “modificato” dagli ulteriori dati indiziari processualmente emersi, mediante l'analisi delle particolarità del caso concreto, in maniera tale da sorreggere quel giudizio di “alta probabilità logica” idoneo a fondare la ragionevole certezza della configurabilità del nesso causale, e quindi la responsabilità penale del medico che abbia adottato un comportamento colposo.
Al riguardo, il giudizio non può essere basato sulla mera “sommatoria” dei dati indiziari emersi rispetto al “nudo” dato statistico indicativo delle (generali e teoriche) probabilità di salvezza del paziente. I dati indiziari, piuttosto, dovranno essere attentamente scrutinati, singolarmente e nel loro complesso, dall'organo giudicante, e quindi analizzati - anche avvalendosi del parere degli esperti - al fine di offrire una ragionevole e convincente spiegazione in ordine alla concreta “attitudine” degli stessi ad incidere in maniera significativa sul coefficiente probabilistico di natura scientifico/statistica, incrementandolo in maniera tale da rendere (eventualmente) “elevato” il giudizio di “credibilità razionale” dell'ipotesi per cui, se il medico avesse adottato l'intervento omesso, il paziente si sarebbe salvato. Si tratta di un giudizio complesso che deve essere compiutamente argomentato e che, nella maggior parte dei casi, non può prescindere dal dato scientifico fornito dal contributo degli esperti. |