Proroga dei termini e differimento dell'adunanza dei creditori nel concordato preventivo
25 Febbraio 2021
L'istanza di concessione del termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato deve essere fondata su concreti e gravi motivi?
Caso pratico - Una S.r.l. presentava domanda di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, che dichiarava l'apertura della procedura e fissava l'udienza per l'adunanza dei creditori. Successivamente, il ricorrente depositava istanza per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato e per il differimento della data dell'adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come emendato dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Nello specifico, la società evidenziava la necessità di aggiornamento e verifica della tenuta del piano, in considerazione del grave calo della domanda e delle vendite determinate dalla recente emergenza sanitaria, avendo subito un netto calo dei ricavi di vendita, che a mente del piano industriale avrebbero dovuto, per contro, aumentare. Dal canto suo, il Commissario giudiziale, ferma la necessità di incrementare le tempistiche di adempimento del piano, esprimeva parere favorevole sull'istanza, ritenendo che il concordato preventivo fosse l'unico modo di poter soddisfare, anche parzialmente e in differenti percentuali rispetto a quelle previste, le varie poste creditorie.
Spiegazioni e conclusioni - Com'è noto, l'attuale situazione di crisi ha generato concreti rischi in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questa prospettiva, si è assistito alla inevitabile compromissione delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, con evidenti ricadute sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni. Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, il Legislatore ha previsto una serie di interventi inerenti le predette procedure, mediante l'emanazione del D.L. 8aprile 2020, n. 23, convertito con la L. 5 giugno 2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Come rammentato anche dal Tribunale di Milano, l'art. 9, comma 2, D.L. 23/2020 stabilisce che "Nei procedimenti di concordato preventivo e per I'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 161 L.fall. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.fall. Il terminedecorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'art. 177 L. fall.”. A parere del Tribunale di Milano, poi, in caso di proroga del termine per il deposito del piano e della proposta nuovi ovvero modificati, risulta conseguente necessario differire l'adunanza dei creditori, qualora la stessa non si sia ancora tenuta, al fine di consentire ai creditori di esprimersi sulla proposta e sul piano definitivo e non su una proposta e su un piano che il debitore ha già dichiarato di voler sostituire o modificare. Tale decisione risulta in linea, peraltro, con quanto deciso dal Tribunale di Udine in una fattispecie non dissimile, laddove si è affermato che “La facoltà concessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. 23/2020, all'imprenditore in concordato di chiedere (sino alla data dell'udienza fissata per l'omologa) la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato implica a fortiori che tale termine possa essere concesso per la modifica della proposta e del piano originari. Ove tale richiesta, peraltro, intervenga prima che sia tenuta l'adunanza dei creditori, quest'ultima dev'essere differita, di modo tale che i creditori possano esprimersi su una proposta e un piano definitivi e non già su una proposta e un piano che il debitore abbia già dichiarato di voler modificare”. (cfr. Trib. Udine, 28 maggio 2020). Il Tribunale di Milano, infine, evidenzia come l'istanza in questione appaia fondata su concreti e gravi motivi, posto che i riflessi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e del lockdown, in particolare la sospensione dell'attività d'impresa e il conseguente calo di ricavi oltre alle prospettive di lancio di nuovi prodotti, hanno inciso, purtroppo, sulle tempistiche e sulla consistenza del piano depositato, essendo quindi evidente la necessità di formulare un nuovo piano ed una nuova proposta che tenga conto delle attuali dinamiche economiche. Per tali ragioni, Il Tribunale di Milano ha concesso la proroga richiesta dalla S.r.l., chiarendo che la nuova proposta e il nuovo piano, ovvero le modifiche sostanziali apportate ai predetti, dovranno essere debitamente muniti di attestazione ex art. 161, comma 3, L. fall.
Normativa e giurisprudenza
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