Parametri standardizzati dei redditi: non è necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato

La Redazione
29 Ottobre 2021

In tema di accertamento tributario, il d.P.C.M. 29 gennaio 1996 (“Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta”, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) non viola l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare.

In tema di accertamento tributario, il d.P.C.M. 29 gennaio 1996 (“Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta”, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) non viola l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare.

Ciò in quanto non si tratta né di atto attuativo di legge, né delegificante, ai sensi del comma 2, poiché non è espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all'amministrazione, e non disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge.

Si tratta di un provvedimento amministrativo a carattere generale, espressione di una semplice potestà amministrativa e rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili.

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