Imposta sulla pubblicità: è soggetto passivo solo chi ritrae concreto vantaggio dalla pubblicità

La Redazione
02 Novembre 2021

Soggetti passivi dell'imposta comunale di pubblicità sono, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario ed, in solido con questi, colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

Soggetti passivi dell'imposta comunale di pubblicità sono, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario ed, in solido con questi, colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

Una siffatta obbligazione solidale non è condizionata all'esistenza di un effettivo rapporto giuridico-economico fra i due soggetti, ma dall'avere, tali soggetti, ritratto immediato e diretto vantaggio dallo svolgimento dell'attività economica oggetto della pubblicità (Nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che non può considerarsi soggetto passivo d'imposta il gestore di un hotel che si era limitato a concedere in locazione una sala per l'allestimento della mostra).

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