Il deposito telematico si perfeziona quando viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna

Redazione scientifica
04 Novembre 2021

La Cassazione ha recentemente ribadito che il deposito avvenuto con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Con l'ordinanza n. 24942/21, la Cassazione ha chiarito che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, come previsto dal settimo comma dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012».

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il deposito dell'atto di impugnazione era stato effettuato alle ore 17.23 del giorno 6 febbraio 2019, con modalità telematica (come risultante dalla mail attestante l'accettazione dell'inoltro). Tuttavia, l'accettazione da parte della cancelleria della busta inoltrata (e la conseguente iscrizione a ruolo), è avvenuta il giorno 7 febbraio 2019 alle 09:14.

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