Regime fiscale dell'attività agrituristica

Matteo Pillon Storti
17 Novembre 2021

Gestisco da alcuni anni un'attività di agriturismo collegata all'impresa agricola di mia proprietà (coltivazione ortaggi). Vorrei sapere se i costi sostenuti per svolgere l'attività di agriturismo – ad esempio costi telefonici, utenze varie, assicurazioni attività ecc - possono essere scaricati fiscalmente e, quindi, ridurre il reddito sul quale vengono calcolate le tasse ogni anno.

Gestisco da alcuni anni un'attività di agriturismo collegata all'impresa agricola di mia proprietà (coltivazione ortaggi). Vorrei sapere se i costi sostenuti per svolgere l'attività di agriturismo – ad esempio costi telefonici, utenze varie, assicurazioni attività ecc - possono essere scaricati fiscalmente e, quindi, ridurre il reddito sul quale vengono calcolate le tasse ogni anno.

La risposta alla domanda dipende dal regime fiscale scelto dall'imprenditore agricolo operante nell'attività agrituristica.

L'attività di agriturismo ricomprende, com'è noto, le attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli utilizzando la propria azienda agricola. Sono ricomprese nelle attività di agriturismo anche le attività di “oleoturismo” e di “enoturismo”.

Dal punto di vista tributario e delle imposte dirette, il regime fiscale naturale degli agriturismi è il cosiddetto regime “forfettario” di determinazione del reddito d'impresa.

Con tale regime fiscale, gli imprenditori agricoli, esclusi i soggetti IRES, che svolgono – oltre ovviamente alla loro principale attività agricola - anche l'attività agrituristica, possono decidere di calcolare forfettariamente il reddito imponibile derivante dall'attività agrituristica stessa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25 per cento (reddito imponibile = ricavi x 25%).

Di conseguenza, vista la natura forfettaria del calcolo in questione, non sono deducibili dal reddito annuale i costi inerenti l'attività ed eventualmente sostenuti per l'esercizio della stessa. Sono altrettanto irrilevanti i contributi in conto impianti percepiti nell'anno (vedi risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 22 gennaio 2010).

Nel caso in cui il contribuente esercente l'attività di agriturismo aderisca al regime forfettario sarà esonerato dall'applicazione gli ISA e, ai fini contabili, sarà obbligato alla tenuta dei soli registri IVA.

In alternativa al regime naturale forfettario visto in precedenza, le attività di agriturismo possono aderire al cosiddetto regime ordinario di determinazione del reddito. Così facendo l'agriturismo calcolerà il proprio reddito imponibile annuale sulla base di una contabilità ordinaria nella quale saranno riportati i costi e i ricavi annuali e, di conseguenza, le spese inerenti sostenute per l'esercizio dell'attività agrituristica diventeranno deducibili e concorreranno (in diminuzione) alla determinazione del reddito d'esercizio.

L'opzione per l'adesione al regime ordinario deve essere espressa nella dichiarazione Iva e vincola l'impresa per almeno un triennio. Successivamente tale scelta viene confermata di anno in anno.

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