Fatto doloso del terzo e indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro

24 Novembre 2021

Il fatto doloso del terzo esclude l'infortunio indennizzabile soltanto se la finalità dell'azione delittuosa sia estranea al lavoro, per essersi ingenerate situazioni di pericolo individuale alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro...

Il fatto doloso del terzo esclude l'infortunio indennizzabile soltanto se la finalità dell'azione delittuosa sia estranea al lavoro, per essersi ingenerate situazioni di pericolo individuale alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro, mentre non lo esclude se persiste tra comportamento del terzo ed evento un collegamento funzionale con l'attività di lavoro, anche a prescindere da qualsiasi coincidenza cronologica e topografica.

L'aggressione va, dunque, ricompresa nell'occasione di lavoro ogni qualvolta vi sia il nesso di occasionalità con l'attività tutelata e il tragitto protetto, anche se attività e tragitto non ne siano stati la causa ma abbiano quanto meno reso possibile o agevolato il perpetrarsi dell'azione violenta e criminosa.

Il tragitto, da e per il lavoro, e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con eventuali azioni delittuose dirette a colpire vittime casuali e la lavoratrice vittima occasionale, e casualmente prescelta, è dunque protetta dalla legislazione previdenziale allorché fatti criminosi in suo danno avvengano in assenza di un movente personale che colleghi la vittima all'autore e in ragione del nesso di occasionalità necessario tra itinerario protetto e fatto delittuoso.

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