Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi… e non (Parte III)

Renato Bricchetti
29 Novembre 2021

Anche i dati relativi ai processi che si svolgono davanti al Tribunale monocratico sono sconfortanti. La percentuale dei proscioglimenti si aggira intorno al 50%. Se si aggiungono i numeri dei reati che si prescrivono nella fase delle indagini preliminari e finiscono nel cestino delle archiviazioni, si comprende come la situazione esiga interventi risolutivi. Indagare le cause di queste anomalie non è agevole ma è inevitabile pensare al rapporto tra elevato numero delle notizie di reato (anche perché in questo Paese si continua a volere che tutto sia reato, anziché esplorare strade diverse e sperimentare nuove soluzioni) e incapacità delle Procure...
Modifiche in materia di procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica (art. 1, comma 12). Premessa

Anche i dati relativi ai processi che si svolgono davanti al Tribunale monocratico sono sconfortanti.

La percentuale dei proscioglimenti si aggira intorno al 50%.

Se si aggiungono i numeri dei reati che si prescrivono nella fase delle indagini preliminari e finiscono nel cestino delle archiviazioni, si comprende come la situazione esiga interventi risolutivi.

Indagare le cause di queste anomalie non è agevole ma è inevitabile pensare al rapporto tra elevato numero delle notizie di reato (anche perché in questo Paese si continua a volere che tutto sia reato, anziché esplorare strade diverse e sperimentare nuove soluzioni) e incapacità delle Procure, con le forze a disposizione, di gestirlo; la riflessione si sposta, poi, sul numero dei proscioglimenti e approda alla convinzione che l'azione penale davanti al tribunale monocratico sia esercitata senza essere stata preceduta da idonei accertamenti sulla notizia di reato e sull'attribuibilità di esso all'imputato.

Il legislatore delegante si propone di riorganizzare questo procedimento, destinato – come già si è detto – ad accogliere altri reati prima destinati all'udienza preliminare (v. comma 9, lett. l)).

Sono numerose le direttive che l'art. 1 comma 12 dedica al procedimento in questione.

Udienza predibattimentale in camera di consiglio (comma 12, lett. a - d)

Nei procedimenti a citazione diretta (art. 550 c.p.p.: v. supra parte prima) il legislatore delegato è tenuto a prevedere e disciplinareun'udienza predibattimentale in camera di consiglio (lett. a)).

L'attuale fase degli atti preliminari al dibattimento

La fase in cui va a collocarsi questa udienza è quella degli atti premessi alla fase dibattimentale (fase degli atti preliminari al dibattimento).

Nel delinearne la disciplina il legislatore delegato dovrà tenere conto, anche per eventuali interventi di coordinamento, che questa fase ha inizio con la ricezione da parte del giudice del decreto di citazione e degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 553 c.p.p.) e che il contenuto tipico della fase consiste nell'anticipazione eventuale dell'udienza (art. 465 applicabile in virtù dell'art. 549); nell'eventuale assunzione di atti urgenti a norma dell'art. 467, alla quale tuttavia provvede il giudice per le indagini preliminari (art. 554 c.p.p.); nel deposito in cancelleria delle liste dei testimoni, periti, ecc. (art. 555 comma 1 c.p.p.) e, soprattutto, nella sentenza di non doversi procedere di cui all'art. 469 c.p.p.

È già prevista, infatti, una sentenza di non doversi procedere da adottarsi, nella fase del predibattimento, con rito camerale “partecipato”. Ha, però, prospettive limitate.

Può essere pronunciata solo se:

i) l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (mancanza di condizioni di procedibilità, violazione del divieto di un secondo giudizio, ecc.);

ii) il reato è estinto (morte dell'imputato, remissione della querela, prescrizione, oblazione, ecc.);

iii) l'imputato non è punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

E, soprattutto, solo se:

  • per accertare la causa di proscioglimento non è necessario procedere al dibattimento;
  • il pubblico ministero e l'imputato, sentiti sul punto nell'apposita udienza fissata in camera di consiglio, non si oppongono, così rinunciando alla verifica dibattimentale (nel caso sub iii è convocata e sentita, se compare, anche la persona offesa dal reato, ma non è previsto il consenso della stessa).

Si tratta, in sostanza, di un accordo trilaterale promosso dal tribunale (lo stesso davanti al quale si terrebbe il dibattimento) avente ad oggetto la sentenza di non doversi procedere che, proprio per tale ragione, è soltanto ricorribile per cassazione (un inciso: sarebbe stato opportuno individuare i casi di ricorso, come si è fatto, per la sentenza concordata di applicazione della pena, con il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.).

I contenuti della nuova udienza predibattimentale

L'udienza camerale predibattimentale deve svolgersi – così vuole il Parlamento - innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, si terrà il dibattimento e si propone gli scopi, riconducibili all'idea di migliorare la funzionalità dell'organizzazione del sistema, delineati nelle disposizioni successive.

I contenuti dell'udienza (controllo dell'imputazione, riti alternativi, sentenza di non luogo a procedere) e le norme applicabili evocano – come subito si vedrà – l'udienza preliminare e l'impegno che ne deriva può essere affidato solo ad un giudice di esperienza ed adeguatamente attrezzato.

E il rischio di problemi organizzativi nei tribunali di piccole -medie dimensioni dove l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. imperversa (ne parla TRIGGIANI, Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”, in Arch. pen. (Web) – fasc. 2 – luglio 2021) non è difficile predizione.

Controllo del tribunale sull'imputazione

Venendo al controllo dell'imputazione, il Governo deve prevedere (comma 12, lett. b) e c)) che:

  • in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 552 comma 1, lett. c)) (che impone l'enunciazione, in forma chiara e precisa, dell'imputazione, vale a dire «del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»), il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;
  • al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero.

Si tratta delle medesime direttive dettate dal comma 9, lett. o)), per l'udienza preliminare.

Non resta, pertanto, che rinviare alle considerazioni sopra svolte in relazione ad esse (v. Parte prima).

Riti alternativi e sentenza di non luogo a procedere

Il legislatore delegato deve prevedere che, “in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e)”, il giudice dell'udienza predibattimentale valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

i) L'inciso “in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e)” lascia intendere che il legislatore delegato dovrà prevedere che sia questo giudice ad incamerare e trattare le richieste di patteggiamento, di giudizio abbreviato, di oblazione, di sospensione del procedimento con messa alla prova, di estinzione del reato per le condotte riparatorie (art. 162-ter c.p. che necessita di adeguamenti), ecc.

ii) La sentenza che il Parlamento invita il Governo a disciplinare è una sentenza di merito, da pronunciarsi, nella fase del predibattimento, all'esito di udienza camerale (solo per il caso di esercizio dell'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica).

Con la disposizione del comma 12, lett. d), Il Parlamento detta la regola di giudizio.

Si tratta della stessa regola di giudizio dettata dal Parlamento con riguardo all'udienza preliminare e alla sentenza di non luogo a procedere che la concluda (comma 9, lett. m). Anche in tal caso non resta che rinviare alle già svolte considerazioni (v. Parte prima).

Il legislatore delegato dovrà chiarire cosa deve intendersi per sentenza “di merito” (quali “formule” ricomprenda) anche al fine di stabilire quale sarà la sorte dell'art. 469 c.p.p. e della relativa sentenza camerale (le cui formule terminative sono tra quelle previste dall'art. 425), comunque imperniata - come si è detto - su un sostanziale patto trilaterale che la delega non prevede con riguardo alla sentenza in esame, per la quale è previsto il regime di impugnabilità (art. 428 c.p.p.) e revocabilità (art. 434 ss. c.p.p.) della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare.

Il Governo potrebbe, inoltre, fare chiarezza sugli ambiti di utilizzo dell'art. 129 c.p.p., muovendo dal presupposto che le Sezioni unite della S.C. (Cass. pen., sezioni unite, 25 gennaio 2005, n. 12283 P.G. in proc. De Rosa) hanno osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 - ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

A conferma – come si è diceva - che il modello è quello della sentenza di non luogo a procedere, le altre disposizioni della delega impongono al Governo di prevedere che:

  • il giudice non possa pronunciare la sentenza di cui sopra se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (lett. f)). La regola già esiste, nell'art. 425 comma 4 c.p.p., con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare;
  • si applichino alla sentenza gli artt. 426, 427 e 428 c.p.p. e le disposizioni del Titolo X del Libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica (lett. g).

Dette disposizioni disciplinano i requisiti della sentenza di non luogo a procedere (art. 426), l'impugnazione (art. 428) e la revoca della stessa (artt. 434 – 437), nonché la condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 427).

Il Governo è tenuto ad adeguarne il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica. Opera da meditare perché non è detto che si tratti solo di adeguamenti formali. E, più in generale, dovrà rileggere e in parte riscrivere le disposizioni attualmente dedicate al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 549 – 559 c.p.p.) per coordinarle con la disciplina della nuova udienza predibattimentale.

Udienza dibattimentale (comma 12, lett. e)

Qualora nell'udienza predibattimentale non si sia giunti a definire il processo nei diversi modi di cui si è detto, si entra nella fase del dibattimento.

Si riparte dalla citazione, questa volta ad opera del giudice, non del pubblico ministero.

Il legislatore delegato dovrà prevedere (lett. e)) che il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento.

La delega impone, inoltre, al Governo di “coordinare” la disciplina dell'art. 468 c.p.p. con le disposizioni adottate ai sensi della lettera in esame.

A ben vedere, il Governo dovrà pensare, anzi tutto, ad intervenire sull'art. 555 c.p.p. che detta disposizioni sull'udienza di comparizione a seguito della citazione diretta.

Esso stabilisce – è opportuno trascriverlo (con qualche licenza semplificatoria) – nei cinque commi che lo compongono, che:

  • almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone (imputate in un procedimento connesso) indicate nell'art. 210 c.p.p. di cui intendono chiedere l'esame (comma 1);
  • prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero possono presentare richiesta di patteggiamento; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione (comma 2);
  • il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione (comma 3);
  • se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (comma 4);
  • per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili (art. 465 ss.) (comma 5).

Ebbene:

  • i commi 2 e 3 prevedono materia per l'udienza predibattimentale in fase di costruzione e la loro collocazione qui non ha più senso;
  • il comma 4 attiene al dibattimento;
  • il comma 1 disciplina materia contemplata anche nell'art. 468, comma 1, c.p.p. a sua volta ritenuto applicabile, ai sensi del comma 5 dell'art. 555, previo giudizio di compatibilità.

Su questa materia “preliminare al dibattimento” dovranno concentrarsi gli interventi di adeguamento del legislatore delegato, tenuto conto che l'art. 468 disciplina altresì il decreto di autorizzazione alla citazione dei testimoni e degli altri soggetti sopra indicati (comma 2); la presentazione diretta al dibattimento dei testimoni e dei consulenti tecnici indicati nelle liste (comma 3); la richiesta di citazione a prova contraria (comma 4); la richiesta di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (comma 4-bis); la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392 comma 2 (comma 5).

Guida all'approfondimento

Parte I - Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali (art. 1 comma 10);

Parte II - Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali (art. 1, comma 10).

Parte IV - Modifiche in materia di impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie) (art. 1, comma 13).

Sommario