Riders: il Tribunale Firenze dichiara la condotta antisindacale di Deliveroo, la disapplicazione del CCNL e l'inefficacia del recesso con i riders non firmatari

Francesco Meiffret
29 Novembre 2021

L'espressione “datore di lavoro” utilizzata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori necessita di essere interpretata alla luce delle modifiche legislative, quali l'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015...

Il caso. ll Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso da Nidil-Filcams-Filt Cgil e ha ordinato a Deliveroo di cessare l'applicazione del contratto nazionale Assodelivery-Ugl riders nel territorio del comune.

Conseguentemente il giudice ha dichiarato l'inefficacia dei recessi unilaterali ante tempus dai contratti firmati con i singoli riders a seguito della mancata adesione degli stessi al contratto UGL.

Riders, collaborazioni eterooganizzate e applicazione della noramtiva sul lavoro subordinato. L'espressione “datore di lavoro” utilizzata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori necessita di essere interpretata alla luce delle modifiche legislative, quali l'art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015.

In applicazione del suddetto articolo, nelle collaborazioni eteroorganizzate, il committente deve rispettare tutti gli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori subordinati e delle associazioni sindacali che li rappresentano con conseguente applicazione anche dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Dall'applicazione estensiva delle norme del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni eteroorganizzate dal committente deriva che, nel caso di recesso unilaterale di quest'ultimo dal rapporto di collaborazione con un numero pari o superiore a cinque rider, debba trovare applicazione la procedura prevista dalla l. 223/1991, compresa, quindi, la comunicazione preventiva per iscritto (in mancanza di RSA o RSU) alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

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