Declinatoria di incompetenza e impugnazione della sola statuizione sulle spese: qual è il mezzo di gravame?

Cesare Trapuzzano
13 Dicembre 2021

La Corte di cassazione si è occupata della tematica, di grande rilievo pratico, del mezzo di impugnazione – tra il regolamento di competenza necessario e l'appello – che deve essere proposto a fronte di una pronuncia di incompetenza di primo grado laddove si intenda impugnare il solo capo contenente la statuizione sulle spese.
Massima

Qualora il giudice di prime cure si dichiari incompetente e ometta di provvedere sulle spese del processo, l'impugnazione del capo che rimette al giudice competente la liquidazione delle spese del giudizio definito con la declaratoria di incompetenza deve avvenire con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.

Il caso

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Catania e ha rimesso la liquidazione delle spese al giudice competente, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione.

Avverso la sola pronuncia di rinvio della liquidazione delle spese di lite, la parte opponente ha interposto gravame davanti alla Corte d'appello di Roma, sostenendo che, in applicazione del principio di soccombenza, alla dichiarazione di incompetenza avrebbe dovuto fare seguito la condanna della parte opposta alla refusione delle spese.

Il giudice dell'impugnazione ha dichiarato inammissibile il gravame e ha compensato, per intero, le spese d'appello, sul presupposto che la pronuncia appellata avesse statuito sulla sola competenza e che, per l'effetto, avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento di competenza.

Contro la suddetta sentenza l'opponente ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi. Segnatamente, con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 339 c.p.c., per aver la Corte territoriale violato il principio secondo cui il regolamento necessario di competenza è l'unico rimedio esperibile allorché l'ordinanza, anche qualora essa abbia statuito sulla competenza e sulle spese, venga impugnata con riguardo alla competenza; mentre ove, come nel caso di specie, sia impugnato il solo capo sulle spese, l'ordinanza deve essere impugnata con l'appello. Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte di appello, dichiarando inammissibile l'impugnazione, avrebbe dovuto condannare la parte resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza relativa alla questione di competenza e non sussistendo motivo alcuno per giustificarne la compensazione.

La questione

La fattispecie a cui si riferisce la pronuncia in commento si realizza qualora il giudice di primo grado si dichiari incompetente e statuisca conseguentemente sulle spese di lite, anche disponendo che alla liquidazione debba provvedere il giudice competente. L'interrogativo che l'ordinanza di legittimità risolve attiene all'individuazione del mezzo di impugnazione. Infatti, la pronuncia della Cassazione chiarisce se, nell'ipotesi in cui la parte intenda contestare la sola regolamentazione delle spese di lite, conseguente alla statuizione di incompetenza, il mezzo di impugnazione esperibile sia l'appello ovvero il regolamento di competenza.

Le soluzioni giuridiche

La Corte regolatrice ribadisce il principio secondo cui, laddove la parte intenda impugnare la decisione con cui il giudice ha statuito sulla competenza e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire l'impugnazione di cui all'art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità (fatta salva la possibilità di conversione del ricorso ex art. 360 c.p.c. in ricorso per regolamento di competenza); se, invece, le censure si appuntino sulla sola statuizione conseguenziale, relativa alla regolamentazione delle spese di lite, ivi compresa l'ipotesi in cui il giudice che ha declinato la competenza abbia omesso di pronunciarsi sulle spese (come nel caso di specie), tale capo della pronuncia è impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo, di fatto, svolta alcuna contestazione contro la statuizione in punto di competenza.

In proposito, il giudice di legittimità, richiamandosi alla propria giurisprudenza consolidata, aderisce all'orientamento secondo cui l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass. civ., sez. VI-lav., ord., 26 giugno 2019, n. 17187; Cass. civ., sez. VI-I, ord., 8 giugno 2016, n. 11764). Infatti, tale decisione chiude il processo davanti al giudice adito e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, primo comma, c.p.c., deve intendersi nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. civ., sez. VI-III, ord., 17 marzo 2017, n. 7010; Cass. civ., sez. VI-III, ord., 18 ottobre 2011, n. 21565). Correlativamente, il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo (Cass. civ., sez. III, ord., 7 febbraio 2017, n. 3122).

Ad avviso della S.C., da tali premesse sistematiche discende che, qualora il giudice dichiaratosi incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, il provvedimento, in ordine all'aspetto della mancata regolamentazione delle spese di lite, può essere impugnato a mezzo dell'appello (in tal senso, Cass. civ., sez. VI-III, ord., 19 novembre 2015, n. 23727, secondo cui il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. III, ord., 27 novembre 2018, n. 30610, in forza della quale, qualora la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa – che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa – unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazione esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali).

La S.C. ha altresì evidenziato che la Corte d'appello, a sostegno della sua decisione di inammissibilità della proposta impugnazione, ha invocato alcune pronunce di legittimità, che in realtà confermano la ricostruzione innanzi esposta. Segnatamente Cass. civ., sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9268, Cass. civ., sez. II, sent., 13 febbraio 2006, n. 3077 e Cass. civ., sez. I, sent., 9 settembre 2004, n. 18170 sostengono il seguente principio: le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) –, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria. Cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga censurata la statuizione sulla competenza, unitamente a quella sulle spese, in quanto tale impugnazione deve essere proposta con il regolamento di competenza.

Pertanto, prosegue il giudice della nomofilachia, nella giurisprudenza di legittimità non sussiste alcun contrasto di orientamenti sul punto, in quanto il mezzo di impugnazione muta in ragione del fatto che sia contestata la statuizione sulla competenza e sulle spese oppure la sola statuizione – od omessa statuizione – sulle spese da parte del giudice dichiaratosi incompetente.

Osservazioni

Nella pronuncia in esame la Corte di cassazione, confermando un orientamento granitico, individua il mezzo di impugnazione esperibile, allorché la contestazione della parte impugnante si incentri sulla sola statuizione sulle spese – ovvero sull'omessa statuizione sulle spese –, all'esito di una declaratoria di incompetenza.

Secondo l'art. 42 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza è l'unico mezzo di impugnazione proponibile avverso l'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa. Per tale ragione il regolamento si definisce necessario. Da tale precetto discende che, ove il giudice abbia declinato la propria competenza – e, al contempo, abbia regolato le spese di lite –, l'accoglimento dell'impugnazione del capo relativo alla declaratoria di incompetenza, con il mezzo del regolamento necessario, produce effetti espansivi anche sul capo dipendente sulle spese, ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. L'impugnazione di entrambi i capi – sulla competenza e sulle spese – non muta comunque il mezzo di impugnazione esperibile, essendo la specifica impugnazione del capo accessorio un mero effetto dell'impugnazione del capo principale, che contiene la declinatoria di incompetenza.

Diverso è il caso in cui sia impugnato, non già la statuizione sulla competenza, ma il solo capo accessorio sulle spese di lite. In tale ipotesi non ricorre una contestazione sulla competenza, di cui anzi si condivide la statuizione, ma sulla sola regolamentazione delle spese, accessoria alla declaratoria di incompetenza. Ove tale evenienza si verifichi, non sussistono le condizioni affinché trovi applicazione l'art. 42 c.p.c., appunto perché non è interessata dall'impugnazione alcuna pronuncia che decide sulla competenza, con la conseguenza che il rimedio esperibile è quello ordinario dell'appello. Siffatta conclusione vale anche nell'ipotesi in cui il giudice di prime cure abbia declinato la propria competenza e, anziché statuire sulle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., abbia omesso di provvedere sul punto, rimettendo al giudice dichiarato competente, nel caso di riassunzione, la delibazione anche sulle spese del giudizio conclusosi con la declaratoria di incompetenza. Ancora una volta, allorché l'impugnazione si concentri sull'omessa regolamentazione delle spese di lite, non è coinvolto alcun aspetto afferente alla declinatoria di competenza, con l'effetto che siffatta limitata impugnazione deve svolgersi con il mezzo dell'appello. Il gravame non involge, infatti, alcun profilo inerente alla competenza, declinata dall'ordinanza impugnata.

Sennonché l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza ha natura decisoria, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. Infatti, tale decisione chiude il processo davanti al giudice e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, primo comma, c.p.c., deve intendersi esteso a qualsiasi provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo ha pronunciato. Pertanto, nel declinare la propria competenza e nel rimettere le parti davanti al giudice ritenuto competente per la tempestiva riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50, primo comma, c.p.c., ai fini di consentire la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, il giudice deve comunque provvedere sulla regolamentazione degli esborsi e compensi di lite, sulla scorta del canone della soccombenza, che deve essere ponderata in ragione dell'accoglimento delle assorbenti eccezioni pregiudiziali di rito (o preliminari di merito), e non già rimetterne l'an e il quantum al successivo giudizio riassunto, che costituisce un processo autonomo, con una diversa prospettazione della soccombenza.

Riferimenti

F. Bartolini, Sentenza dichiarativa di incompetenza e ricorso per cassazione del capo di pronuncia sulle spese processuali, in Ilprocessocivile.it, 16 gennaio 2019.

D. Dalfino, Il regolamento di competenza, in Diritto on line Treccani, 2015.

A. Mannetta, Ancora in tema di regolamento necessario di competenza e di appello per le spese, in Giur. merito, 2003, 6, 1098 ss.

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