E' deducibile nell'opposizione all'esecuzione il pagamento dell'obbligato in solido intervenuto prima della formazione del giudicato sul titolo?
23 Dicembre 2021
Massima
La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto. Il caso
Tizio otteneva decreto ingiuntivo nei confronti degli obbligati in solido Caio, Sempronio e Mevio. Il provvedimento monitorio era notificato a tutti e tre gli ingiunti, ma opposto solo da due di essi (Caio e Sempronio), i quali peraltro allegavano di aver provveduto al pagamento integrale del debito in pendenza del termine per opposizione. Il creditore notificava, quindi, atto di precetto nei confronti del coobbligato non opponente Mevio, non avendo quest'ultimo né provveduto al pagamento, né interposto opposizione al fine di dedurre il fatto estintivo rappresentato dal pagamento da parte degli altri coobbligati. Contro l'atto di precetto proponeva opposizione Mevio. L'opposizione era accolta dal Giudice di Pace (competente per valore) e la decisione, in sede di gravame, era confermata dal Tribunale, che condannava Tizio al pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della predetta norma. Il giudice d'appello, in particolare, rilevava che il pagamento del debito da parte di uno degli altri obbligati in solido era destinato ad andare a vantaggio anche dei condebitori, quand'anche questi ultimi non avessero invocato il principio di cui all'art. 1306 c.c., costituendo l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento non una eccezione in senso tecnico ma una mera difesa, sollevabile come tale anche in sede di opposizione all'esecuzione. Avverso la predetta decisione interponeva ricorso per Cassazione Tizio, deducendo, per quanto qui rileva, la violazione degli artt. 615 e 647 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., art. 111 Cost., sul presupposto che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe potuto prendere in considerazione fatti anteriori al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, deducibili solo con l'opposizione al provvedimento monitorio, potendo in sede di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato far valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Veniva, altresì, dedotta la violazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., art. 645 c.p.c., art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e art. 111 Cost., osservando il ricorrente che il condebitore non opponente il decreto ingiuntivo non poteva giovarsi dell'efficacia riflessa del di accoglimento dell'opposizione proposta dai co-obbligati che avevano estinto il debito, perché il precettato non aveva a sua volta opposto il decreto e non poteva pertanto giovarsi del disposto dell'art. 1306, comma 2, c.c.. Entrambi i motivi erano, tuttavia, ritenuti infondati dalla Suprema Corte, che pure riformava la sentenza impugnata in punto di quantificazione delle spese e condanna del soccombente ex art. 96, comma 3, c.p.c. La questione
Punto controverso che i giudici di legittimità sono stati chiamati a dirimere nella pronuncia in commento è se, in sede esecutiva, il condebitore che non abbia opposto il decreto ingiuntivo possa opporre al creditore il pagamento fatto da altro coobbligato prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, oppure se, di contro, fosse onere di tale soggetto, per impedire che si determinasse l'intangibilità del giudicato e per potersi di conseguenza sottrarre all'esecuzione, opporre il decreto ingiuntivo al fine di eccepire l'intervenuta fattispecie estintiva. Le soluzioni giuridiche
Al fine di dare risposta al quesito, la Suprema Corte evidenzia la necessità di tenere distinti il valore del passaggio in giudicato del titolo esecutivo di formazione giudiziale, dalla sua incondizionata utilizzabilità in sede di esecuzione. La funzione della formazione del giudicato, infatti, è quella di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito dell'attore nei confronti di uno o più debitori, ma tale principio non può spingersi fino al punto di consentire una locupletazione al creditore, che, in presenza di un'obbligazione solidale, può pretendere da ciascun coobbligato il pagamento dell'intero, ma non può legittimamente pretendere di ricevere oltre quell'importo, né può legittimamente pretendere di essere pagato da tutti i suoi condebitori solidali, una volta che il suo credito sia stato già integralmente soddisfatto. Egli, di contro, pur essendo in possesso di un valido titolo esecutivo, dovrà astenersi dal continuare a pretendere il pagamento qualora il suo credito sia stato già integralmente soddisfatto. Ne consegue che l'avvenuta formazione del giudicato non osta a che il debitore, anche in sede di opposizione all'esecuzione, possa dedurre l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria, costituendo simile deduzione una mera difesa, e non una eccezione in senso stretto, atta a paralizzare la pretesa avversaria senza porsi in contrasto con il principio del giudicato, «in quanto l'accertamento definitivo del credito non ne produce la moltiplicazione, avendo il creditore diritto a pretendere nei confronti di uno qualsiasi per l'intero o di tutti i suoi condebitori, a sua scelta, pro quota, l'intero ammontare del suo credito ma non oltre, e ciò, per non incorrere nell'abuso del diritto, anche quando, come nella specie, l'estinzione del debito è avvenuta prima della definitività del titolo posto in esecuzione». Ciascun creditore, in altri termini, «ha diritto di ricevere tutto l'ammontare del suo credito ma non ha diritto a ricevere più dell'importo del suo credito, e quindi, una volta che il credito sia stato soddisfatto, in virtù dell'intervenuto pagamento, anche da parte di terze persone siano esse collegate con il debitore o soggetti esterni, la pretesa creditoria si è estinta e l'estinzione del credito per ricevuto pagamento qualora comporti l'avvenuta soddisfazione integrale del credito è una mera difesa atta a paralizzare l'avversa pretesa esecutiva deducibile anche in sede di Cassazione a prescindere dall'avvenuta formazione definitiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale». D'altra parte, il pagamento da parte di uno dei debitori in solido ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri in forza dell'espressa previsione dell'art. 1292 c.c. e sarebbe contrario anche ad un principio di economia dei mezzi processuali pretendere che in caso di pagamento del debito portato dal decreto ingiuntivo da parte di uno dei condebitori, in pendenza del termine per proporre opposizione, gli altri debbano necessariamente proporre opposizione al provvedimento monitorio (per dedurre un pagamento estintivo del quale ben potrebbe, in ipotesi, non avere alcuna conoscenza). Diversamente opinando si giungerebbe a consentire che il creditore possa legittimamente pretendere, benché l'obbligazione sia stata già estinta da uno dei coobbligati, che il pagamento sia rinnovato da ciascuno degli altri coobbligati, solo per non avere questi ultimi dedotto la fattispecie estintiva in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Osservazioni
In forza dei principi generali ricavabili dagli artt. 1292 e ss. c.c., in presenza di un'obbligazione solidale dal lato passivo il creditore può pretendere l'intero nei confronti di qualunque coobbligato e l'adempimento da parte di un obbligato spiega effetti liberatori anche nei confronti degli altri. Il debitore in solido che ha pagato l'intero può poi agire nei confronti degli altri obbligati per conseguire quanto dovuto pro-quota dai medesimi. I principi sostanziali appena richiamati sono destinati, tuttavia, a confrontarsi con i principi procedurali in materia di giudicato, in forza dei quali il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione alla questione decisa dall'autorità giudiziaria. L'autorità del giudicato, infatti, spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico e tale regola trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. civ., sez. I, ord., ord., 24 settembre 2018, n. 22465; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318). E' pacifico, poi, che in presenza di un titolo di formazione giudiziale siano deducibili in sede esecutiva i soli fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi dopo la maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. VI, ord., 14 febbraio 2020, n. 3716). Cosa accade quindi se, in presenza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più obbligati in solido, a fronte del pagamento fatto da uno di essi, gli altri non interpongano opposizione al fine di dedurre la fattispecie estintiva? La Suprema Corte risponde al quesito muovendo dal presupposto che, in generale, il fatto dell'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, integrando, piuttosto, una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (Cass. civ., sez. II, ord., 14 luglio 2017, n. 17598). Ciò vale anche per il pagamento fatto dall'obbligato in solido, che determina l'estinzione "ipso iure" del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati ed opera anche nei confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l'estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale (Cass. civ., sez. VI, ord., 2 luglio 2012, n. 11051). Poiché, quindi, il creditore può pretendere da ciascun obbligato in solido il pagamento dell'intero, ma non può avere diritto a una prestazione maggiore di quella oggetto di obbligazione, anche a fronte del giudicato formatosi sul titolo il debitore può eccepire il pagamento da parte del terzo in sede di opposizione all'esecuzione. A voler diversamente opinare, da un lato si rischierebbe di legittimare abusi da parte del creditore, che potrebbe pretendere il pagamento da parte degli altri obbligati anche una volta ricevuto l'intero da uno di essi; dall'altro si graverebbe il debitore della deduzione entro determinati limiti temporali di un fatto che potrebbe non essere nella sua disponibilità e nella sua sfera di conoscenza, vale a dire il pagamento da parte del co-obbligato. La stessa Suprema Corte, d'altra parte, ha individuato il limite al cumulo dei mezzi di espropriazione, anche in presenza di iniziative intraprese nei confronti di più debitori in solido, nell'integrale concorrenza del credito azionato, esplicitando il divieto per il creditore di conseguire, anche in sede esecutiva, importi superiori all'ammontare del credito stesso (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 24 aprile 2020, n. 8151, menzionata anche nella sentenza n. 28044/2021). Condivisibile e coerente con i principi generali appare, pertanto, il principio di diritto ricavabile dalla sentenza in commento. Riferimenti
A corredo della sentenza in commento si vedano:
Per un approfondimento sulle obbligazioni solidali si veda:
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