Sulla ricorribilità per cassazione del provvedimento di esonero dall’Ufficio di esecutore testamentario

09 Agosto 2021

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo Ufficio, il provvedimento del presidente del Tribunale è reclamabile davanti al presidente della Corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale.
Massima

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del Tribunale è reclamabile davanti al presidente della Corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, senza che assuma rilievo in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.

Il caso

Le eredi testamentarie (figlie) di un cittadino di nazionalità olandese, ma residente in Italia, hanno adito il giudice italiano per ottenere la revoca dell'incarico dell'esecutore testamentario, accusato di gravi irregolarità nello svolgimento del proprio officio.

Il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza, reputandosi sfornito di giurisdizione e, all'uopo, rilevando come l'atto di ultima volontà individuasse nella legge olandese la fonte regolatrice della vicenda successoria e come il giudice di quello Stato fosse meglio in grado di conoscere la res iudicanda.

Hanno interposto reclamo al Presidente della competente Corte d'Appello le ricorrenti, deducendo la giurisdizione del giudice italiano; l'esecutore ha, invece, sostenuto la correttezza della decisione di primo grado.

Il gravame è stato respinto sul rilievo per cui l'art. 6 del Reg. UE 650/2012, in materia di successioni transnazionali, ha codificato una specifica ipotesi di c.f. forum non conveniens, consentendo al giudice del Paese adito di declinare la propria giurisdizione ove ritenga che l'omologo dello Stato la cui legge sia indicata come fonte della disciplina della successione sia più idoneo, secondo le circostanze del caso concreto, a offrire una migliore risposta di giustizia; ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie per plurimi motivi (numerosa documentazione redatta in olandese, società caduta in successione sita in Olanda, presenza in Italia di soli immobili di facile gestione, ecc.).

Le figlie del de cuius hanno, così, proposto ricorso straordinario per cassazione, lamentando la violazione della predetta normativa euro-unitaria, e prospettando, altresì, la possibilità per il giudice di legittimità di articolare una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, onde ottenere chiarimenti in ordine al significato del Reg. UE 650/2012.

La questione

Ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione ha dovuto stabilire se sia ricorribile per cassazione il decreto che decida sul reclamo avverso un provvedimento di (mancata) rimozione di un esecutore testamentario. Correlativamente, le Sezioni Unite si sono domandate se la risposta al predetto quesito debba o meno essere diversa a seconda che l'impugnazione verta sulla violazione di una norma processuale, nello specifico in materia di giurisdizione.

Le soluzioni giuridiche

In continuità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, le Suprema Corte ha fornito una risposta negativa a entrambi gli interrogativi. Non solo, cioè, il decreto non è ricorribile per cassazione ma tale soluzione non è influenzata dal tipo di censura veicolata nell'impugnazione; in altri termini, la violazione del diritto processuale non gode, neppure in materia di giurisdizione, di un «trattamento privilegiato» che ampli le maglie della sfera di cognizione del Giudice di legittimità.

In particolare, la Cassazione ha fatto espresso riferimento ai propri precedenti conformi in materia di regime di contestabilità dei provvedimenti di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio (Cass. civ., n. 1764/2008; Cass. civ., n. 8259/2016; Cass. civ., n. 5930/2016; Cass. civ., n. 26473/2013), specificando come a soluzione diversa non possa pervenirsi neppure laddove il ricorrente deduca un vizio processuale (persino la violazione delle norme sulla giurisdizione). Ciò perché «la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo […] ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato».

Inevitabile, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni Unite hanno ritenuto di non poter interpellare la Corte di Giustizia sull'esatta portata dell'art. 6 del Reg. UE 650/2012. Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha osservato che «in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale».

Osservazioni

Come anticipato, la sentenza in commento ribadisce principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità ma ha il pregio, non certo secondario, di esporli in modo chiaro e, al contempo, sintetico, sì da far ipotizzare che le questioni affrontate nella decisione possano trovare, almeno nel breve periodo, un certo componimento (e ciò, sebbene le Sezioni Unite siano state interpellate non nella loro veste di «giudice della nomofilachia» ma di «guardiano della giurisdizione»). Del resto, oltre che poco auspicabile da un punto di vista pratico (considerati i carichi gravanti sulla Suprema Corte), un revirement sarebbe stato difficilmente giustificabile a livello teorico. Innanzitutto, l'art. 111, comma 7, Cost. è chiaro nell'ammettere la ricorribilità per cassazione delle sole sentenze, sicché l'estensione ai provvedimenti che della sentenza hanno solo la sostanza e non la forma realizza il massimo ampliamento ermeneutico possibile del dettato costituzionale, in una materia, quale quella delle impugnazioni, governata dal principio di tassatività. Un ulteriore stiramento del tessuto normativo avrebbe, quindi, comportato uno strappo difficilmente rammendabile in via interpretativa, dando potenzialmente il via libera a un'incontrollata proliferazione di ricorsi per cassazione (vieppiù perniciosa in questo frangente storico caratterizzato - lo si è già osservato - da «un eccesso di pressione» sui ruoli della Suprema Corte). In tale ottica, sarebbe stato un correttivo insufficiente anche limitare l'ammissibilità del ricorso straordinario alle sole censure concernenti la violazione delle norme processuali (e ciò pure se si fosse considerata la sola giurisdizione), sia perché sarebbe, comunque, mancata una solida base normativa per l'operazione (assente nell'art. 111, comma 7, Cost. o aliunde), sia perché la soluzione avrebbe cozzato con il principio chiovendiano di «strumentalità logica» del rito al merito; come ben sintetizzato dalle Sezioni Unite, infatti, «la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo […] ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato».

Certo, la via scelta dal Supremo Collegio non è priva di un «effetto collaterale», ossia impedire al giudice a ciò istituzionalmente (e costituzionalmente) deputato, la Cassazione appunto, di controllare il riparto di giurisdizione nelle ipotesi divisate dall'art. 750 c.p.c., specie avendo riguardo all'indubbia problematicità del disposto dell'art. 6 del Reg. UE 650/2012 (e della teoria del c.d. forum non conveniens).

Si tratta, tuttavia, di argomento non sufficiente a mettere in dubbio la condivisibilità della pronuncia, alla luce delle superiori considerazioni.

Ineccepibile, da ultimo, la decisione di reputare l'inammissibilità del ricorso uno sbarramento processuale insormontabile per la rimessione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (riguardante, nel caso di specie, la citata disposizione unionale); è evidente, infatti, che, non potendosi scrutinare nel merito l'impugnazione, la questione sarebbe stata priva di rilevanza, sì da risolversi in una «domanda» puramente scientifica. La Cassazione ha, così, ben dimostrato di non voler «abusare» del c.d. dialogo tra Corti, occasione straordinaria di sviluppo dell'ordinamento interno, purché, però, inteso in modo corretto, cioè quale strumento per la più corretta soluzione del caso concreto.

Riferimenti
  • Donzelli, La tutela dei diritti processuali violati nei procedimenti ablativi e limitativi della potestà parentale in Famiglia e Diritto, III, pp. 168 - 178;
  • Frasca, Nuove tendenze e vecchi problemi della giurisprudenza della Corte in tema di ricorso straordinario, in L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione, Giuffrè, 2013, p. 297 e ss.;
  • Musolino, Le impugnazioni relative all'ufficio di esecutore testamentario, in Riv. notariato, fasc.3, 2009, p. 730 e ss.;
  • Tedoldi, L'appello civile, Torino, 2016, p. 522 e ss.; Tiscini, Il ricorso straordinario in cassazione, Torino, 2005;
  • Tiscini, Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., in Riv. dir. proc., 2008, p. 1597 ss.
  • Tiscini, Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e incertezze in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2/2018, pp. 847-863.

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