Liquidazione della quota del socio uscente e decorrenza della prescrizione

La Redazione
19 Gennaio 2022

L'art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicchè la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale

L'art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicchè la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale»

P.F., socio di una s.a.s., recedeva da essa e chiedeva la liquidazione della propria quota.

La società in questione eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dall'attore con riferimento alla quota sociale, contestandone anche l'ammontare.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione.

La Corte d'Appello di Cagliari, invece, riteneva che l'attore non avesse assolto all'onere di provare il ricevimento della lettera di costituzione in mora.

P.F. ricorre in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 2394, 2395 e 2289, ultimo comma, c.c., sostenendo che «il credito del socio matura alla scadenza del semestre successivo allo scioglimento del rapporto sociale». Di conseguenza, «il pagamento non poteva essere richiesto prima di tale scadenza». Solo dopo il semestre, il suddetto credito diviene esigibile. Pertanto, «la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima di tale momento».

La doglianza è fondata. Secondo l'art. 2289 c.c. «il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Tale termine deve intendersi a beneficio del debitore; il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora».

Nel caso di specie, indipendentemente dall'individuazione del momento in cui ha avuto effetto il recesso, la prescrizione non avrebbe potuto iniziare a decorrere non essendo ancora maturata.

Ne consegue che, per la S.C., «l'art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicchè la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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