La perdita di una prospettiva di continuità aziendale quale presupposto per lo scioglimento della società
21 Gennaio 2022
A differenza dell'ipotesi di scioglimento per perdita del capitale sociale, che ai sensi dell'art. 2484, n. 4, c.c. prende in considerazione la dimensione economica della società, ossia la sua capacità di affrontare il rischio di impresa con il proprio capitale, lo scioglimento per perdita di una prospettiva di continuità aziendale e conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ex art. 2484, n. 2, c.c., si riferisce alla dimensione funzionale, ossia la possibilità materiale e giuridica di svolgere l'attività prefissata. Questa seconda ipotesi – l'impossibilità di perseguire il suo scopo - non è rigidamente misurabile e non è ancorata a un giudizio retrospettivo e obiettivato, bensì prospettivo e previsionale. Finchè la continuità aziendale è recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali, non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l'oggetto sociale e l'organo gestorio non è tenuto a procedere senza indugio allo scioglimento, con la conseguenza che non è ravvisabile un obbligo risarcitorio, a carico degli amministratori, per i danni derivanti dal ritardato scioglimento della società.
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