La mancata individuazione della "nocività" dell'ambiente lavorativo esclude la responsabilità civile del datore di lavoro
27 Gennaio 2022
Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, al quale spetta l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, tramite l'indicazione dei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, nonché il nesso tra l'una e l'altra.
Solo qualora il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare a sua volta di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l'infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Bussole di inquadramento |