La c.d. “servitù telefonica di passaggio con appoggio” sull'altrui fondo costituisce un “diritto reale di uso”

Redazione scientifica
26 Gennaio 2022

«La cd. “servitù telefonica di passaggio con appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisce una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma un “diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni”».

Con ordinanza n. 788/2022, la Suprema Corte si esprime su una causa concernente la rimozione di impianti (ganci e cavi) di sostegno di una nota linea telefonica nazionale, posti sulle pareti perimetrali dell'edificio di G.Z.

In primo grado G.Z. otteneva l'accoglimento della domanda e la conseguente rimozione dei cavi oggetto della causa, ottenendo il risarcimento del danno a titolo di indennizzo per l'occupazione.

Di diverso avviso la Corte d'Appello di Torino, che con sentenza del 2016, riformava la pronuncia, sostenendo che i nuovi cavi fossero utilizzati anche per il funzionamento della linea telefonica di G.Z., come espressamente previsto dalle condizioni del contratto di utenza sottoscritto dal proprietario dell'immobile.

Sottoposta la questione alla Corte di Cassazione, la stessa ha posto l'accento su un tema molto interessante che mette sotto una luce diversa la controversia.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva considerato che i suddetti cavi e fili di recente installazione servissero anche l'utenza del ricorrente, sottolineandone la legittimità.

Ma secondo una precedente pronuncia della Corte di Cassazione, «il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltrechè del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile» (Cass. n. 241/1988).

Ne consegue che «la c.d. “servitù telefonica di passaggio con appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisce una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma un “diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni”».

Quindi, «la circostanza che – nel caso concreto – l'impianto servisse non solo l'immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale».

In definitiva viene decisio dal Collegio che l'installazione dell'impianto, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non può considerarsi legittima.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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