Impedito controllo: l’illecito dell’amministratore e il danno risarcibile
09 Febbraio 2022
Il reato proprio di impedito controllo, di cui all'art. 2625 c.c., non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della società, ma è volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo dal medesimo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni ipotesi in cui venga impedito al socio di partecipare può configurare violazione della norma citata, essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarità della gestione. La norma, là dove sanziona l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postula una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno. E in tema di risarcimento, il danno a cui fa riferimento l'art. 2625 c.c. è quello di natura patrimoniale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato immediatamente determinato dal comportamento degli amministratori ovvero indirettamente causato dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dallo stesso comportamento. |