Il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali
10 Febbraio 2022
La Corte d'Appello di Milano ha esaminato il reclamo proposto ex art. 708, comma 4 c.p.c., da una moglie nei confronti dell'ex coniuge. L'ordinanza del Presidente del Tribunale del maggio 2021, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto una serie di provvedimenti, tutti incentrati sull'affidamento condiviso della figlia minore della coppia. Nello specifico, l'ex moglie chiedeva la revoca dell'ordinanza nella parte in cui era stato disposto il collocamento prevalente della figlia presso il padre, ritenendo che il provvedimento fosse iniquo, ingiusto e gravemente pregiudizievole per ella e per la figlia stessa. La madre lamentava, in particolare, la mancata audizione della figlia minore, in quanto se fosse stata presente di fronte al giudice, avrebbe sicuramente manifestato la propria volontà di vivere con la madre e con il fratello. La donna, quindi, chiedeva alla Corte d'Appello di disporre l'ascolto della figlia, fermo restando il mantenimento del tempo di frequentazione del padre con la figlia. In via preliminare, l'ex marito eccepiva la contestuale pendenza del suddetto giudizio ex art. 708, comma 4 c.p.c. e dell'istanza ex art. 709 ultimo comma, c.p.c. innanzi al Giudice istruttore del giudizio di divorzio, proposta contestualmente all'atto di costituzione dei nuovi difensori, con le medesime argomentazioni, con conseguente carenza dell'indicazione degli specifici motivi di reclamo e richiedeva di dichiarare improcedibile il citato reclamo. Instaurato il contraddittorio, la Corte d'Appello ha ritenuto, innanzitutto, di valutare l' eccepita inammissibilità del reclamo, per la contestuale pendenza di quest'ultimo (ex art. 708, comma 4 c.p.c.) e dell'istanza ex art. 709 ultimo comma, c.p.c., innanzi al Giudice Istruttore designato nel giudizio di divorzio della coppia, proposta nel settembre 2021, contestualmente all'atto di costituzione dei nuovi difensori. Considerando poi, che, come nel caso di specie, era stato proposto reclamo ex art. 708, comma 4 c.p.c., e che in epoca antecedente alla scadenza dei termini per la costituzione del reclamo, era stata presentata anche istanza di modifica/revoca ai sensi ex art. 709 ultimo comma, c.p.c. al Giudice Istruttore, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenziavano la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata (ossia il reclamo ex art. 708, comma 4 c.p.c.). Pertanto, il reclamo diventa improcedibile, dal momento in cui si è verificato un particolare passaggio processuale: infatti il controllo sulle decisioni assunte nella fase presidenziale non avrebbero più ragione d'essere atteso, che il processo sarebbe già transitato nella fase di cognizione piena, nel corso del quale, il GI, nell'ambito del giudizio di divorzio dei coniugi, aveva confermato l'originaria ordinanza presidenziale, rigettando l'istanza ex art. 709 ultimo comma, c.p.c. Per tutti questi motivi, la Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'ex moglie, per intervenuta carenza dell'interesse ad agire. |