Trasferimento di attività tra enti pubblici non economici e danno da demansionamento
24 Febbraio 2022
Trasferimento ex art. 31 D.lgs. n. 165/2001: se il trasferimento è dichiarato invalido, risponde l'ente di destinazione del danno da demansionamento derivante dall'impossibilità di adibire il lavoratore alle medesime mansioni svolte presso l'ente precedente?
L'art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 disciplina gli effetti del trasferimento di personale tra enti pubblici non economici ma, fatte salve regole speciali, anche per tale fattispecie trova applicazione l'art. 2112 c.c.
Anche nel settore dell'impiego pubblico, mutatis mutandis, deve ritenersi pertanto che, qualora sia accertata giudizialmente l'invalidità del trasferimento, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e distinto con il “cessionario”, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continualo a lavorare. Da tale situazione fattuale sorgono in capo al datore – effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa - i medesimi obblighi gravanti su qualsiasi datore, sicché il “cessionario” sarà responsabile ex art. 2103 c.c.
Sebbene il trasferimento di attività di cui all'art. 31 prefato non coincida con quello regolato dall'art. 2112 c.c., il lavoratore si trova comunque incardinato nei ruoli dell'ente trasferitario, il quale risponde degli eventuali danni derivanti dalla relazione di fatto interinalmente realizzatasi.
L'ente, piuttosto, potrà provare l'impossibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse, pur nel rispetto del principio di equivalenza ex art. 52 D.lgs. n. 165/2001. |