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Nota di variazione IVA e procedura di liquidazione coatta amministrativa: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La Redazione
11 Marzo 2022

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'Interpello n. 100 del 9 marzo 2022 fornisce alcuni chiarimenti in tema di nota di variazione IVA in caso di liquidazione coatta amministrativa della società debitrice.

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'Interpello n. 100 del 9 marzo 2022 fornisce alcuni chiarimenti in tema di nota di variazione IVA in caso di liquidazione coatta amministrativa della società debitrice e afferma che è possibile emettere una nota di variazione nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall'istante - creditore di un consorzio in liquidazione coatta amministrativa per effetto di una delibera di giunta regionale - il quale, al fine di recuperare il credito, chiede se sia possibile emettere nota di variazione IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972, nonostante non si tratti di una procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare e benchè tale circostanza sembri essere in contrasto con quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 77/E del 17 aprile 2000.

L'Agenzia delle Entrate, evidenzia che l'art. 26, di recente modificato dal D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), al comma 2 prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA.

Il nuovo comma 3 bis, vigente dal 26 maggio 2021, dispone che il citato comma 2 trovi applicazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis l. fall. e i piani attestati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale e senza quindi attenderne l'esito, ossia la data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Si può emettere quindi la nota di variazione nei confronti della procedura a partire dalla data del provvedimento che ha ordinato la procedura concorsuale e la scadenza da rispettare è il termine di presentazione della dichiarazione IVA del periodo di imposta in cui si verificano i presupposti per la variazione in diminuzione.

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