L'obbligo dell'imprenditore di assicurare il corretto funzionamento della propria PEC

Redazione scientifica
11 Marzo 2022

n tema di notificazione tramite casella di posta elettronica certificata, la Corte di Cassazione precisa che: «l'imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l'onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (…) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (…)».

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso n. 7083/2022, proposto da una società a responsabilità limitata contro G.A., L.P.A.F., M.A. e R.G. per una causa riguardante il fallimento.

In primo grado il Tribunale di Catania, aveva dichiarato il fallimento della società, affermando tra l'altro che la notifica all'indirizzo PEC della società debitrice, si era perfezionata ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall. e non poteva ritenersi nulla solo perché il legale rappresentate della suddetta non aveva provveduto a visionarla, adducendo l'inattività della stessa da molti anni.

Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di doglianza.

Il secondo e il terzo motivo venivano dichiarati inammissibili.

Con la prima e più importante doglianza, il ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, deducendo che il legale rappresentante della società, inattiva dal 2009, non sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza dell'indirizzo PEC della società.

Il motivo è infondato.

Precisa il Collegio che più volte sono state fatte di chiarimenti riguardanti la notificazione tramite posta elettronica certificata: «l'imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l'onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (…) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (…)» (Cass. n. 13917/2016).

La Corte di Cassazione, specifica inoltre che: «il novellato art. 15, comma 3 l. fall., nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa (…) introduca una disciplina speciale semplificata, che coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche nel procedimento concorsuale, escludendo peraltro l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica» (Cass. n. 5311/2020 e n. 19688/2017).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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