Comunicazioni telematiche

Alessio Luca Bonafine
03 Maggio 2016

L'informatizzazione delle comunicazioni di cancelleria ha costituito un passaggio fondamentale per l'implementazione del sistema del processo civile telematico.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

L'informatizzazione delle comunicazioni di cancelleria ha costituito un passaggio fondamentale per l'implementazione del sistema del processo civile telematico.

Non è questa la sede per ricostruire tutti e i numerosi interventi normativi che hanno interessato la materia, tuttavia è opportuno da subito evidenziare come la digitalizzazione delle comunicazioni abbia rappresentato anche uno dei primi settori di interesse per il legislatore informatico, in ciò evidentemente incentivato pure dal carattere più organizzativo che decisionale delle norme di riferimento.

In tal senso, già nell'art. 51, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (oggi abrogato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) poteva rintracciarsi un primo riferimento normativo per le comunicazioni telematiche atteso che la medesima disposizione prevedeva la possibilità di effettuare per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, le notificazioni e le comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 170 c.p.c., la notificazione di cui al comma 1 dell'art. 192 c.p.c. nonché ogni altra comunicazione al consulente.

È però con l'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 che il legislatore più incisivamente ha tracciato la strada per l'informatizzazione delle comunicazioni di cancelleria.

Prima della sua entrata in vigore, infatti, il valore legale delle comunicazioni effettuate in via telematica era condizionato a decreti di autorizzazione rilasciati per i singoli uffici dalla DGSIA, così favorendo un quadro normativo frammentario e di difficile ricostruzione (per un esame più attento delle difficoltà interpretative maturate nel previgente regime, si rinvia a V. Di Giacomo, Il nuovo processo civile telematico, Milano, 2015, 222).

Ai sensi del sopra richiamato art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono invece ora effettuate «esclusivamente» per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Ciò che si ricava, quindi, è la positivizzazione del principio dell'esclusività della forma telematica con la conseguente necessità di verificare pure la tenuta delle altre norme di riferimento.

Il contenuto della comunicazione telematica

L'obiettivo della velocizzazione delle dinamiche processuali legato alla nuova disciplina delle comunicazioni telematiche evidentemente ha imposto pure una ridefinizione del contenuto delle stesse al fine di armonizzare e indirizzare l'intero quadro normativo verso l'immediata e completa conoscenza del provvedimento.

In effetti, sebbene, come noto, le norme dedicate alle comunicazioni e alle notificazioni possano dirsi funzionalizzate alla conoscibilità degli atti processuali, i riferimenti testuali avevano da sempre offerto gli elementi per cogliere tra le medesime anche (tra le altre) una fondamentale differenza strutturale per avere ad oggetto, l'una, solo una notizia abbreviata del provvedimento e, l'altra, la copia integrale del medesimo (cfr. F. Lancellotti, Comunicazione (dir. proc. civ.), in Nss. Dig. it., Torino, 1981, 848).

Tale tradizionale visione dei due strumenti esce però ora stravolta dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 26 giugno 2014, n. 90 che all'art. 45, comma 1, lett. b), ha disposto, incidendo sull'art. 133 c.p.c., che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza non sia limitata al solo dispositivo ma estesa alla versione integrale della sentenza stessa.

Dallo scorso 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) il cancelliere, dunque, dà, entro cinque giorni, notizia alle parti del deposito in cancelleria della sentenza con biglietto contenente non più il solo dispositivo ma pure il testo integrale del provvedimento.

Tale intervento, peraltro, si colloca in linea di continuità con le integrazioni apportate dall'art. 16 d.l. n. 179/2012 all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., che nella versione oggi vigente rende obbligatorio comunicare alle parti anche le motivazioni (cfr. App. Milano, 28 febbraio 2014, n. 224, in www.diritto24.ilsole24ore.com, che proprio richiamando la nuova formulazione dell'art. 45 dis. att. c.p.c. ha chiarito l'inidoneità del biglietto di cancelleria contenente solo un estratto del provvedimento a raggiungere lo scopo della piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari).

In ogni caso, tali nuove forme di comunicazione restano inidonee a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni ai sensi dell'art. 325 c.p.c. essendo i medesimi collegati solo alla notifica della sentenza su istanza di parte ex art. 326 c.p.c.

Il principio della necessità dell'istanza di parte per la notifica valida ai fini della decorrenza dei termini, d'altronde, è stato affermato anche in giurisprudenza e riconosciuto nella sua portata di regola generale, pur senza incidere in termini di conservazione delle numerose norme speciali che, per evidenti finalità acceleratorie, legano la decorrenza del termine breve alla comunicazione del provvedimento e non all'atto di impulso della controparte.

Il riferimento è, tra gli altri, al regolamento di competenza (art. 47 c.p.c.), alle impugnazioni del pubblico ministero (art. 72 c.p.c.), al reclamo avverso le ordinanza di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione (artt. 178 e 630 c.p.c.), all'impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c.) ovvero al reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.).

In questi casi, infatti, «è sempre stato irrilevante, fin dalla formulazione della relativa disposizione, che la comunicazione ad opera della cancelleria – con la sola cautela che se da essa fosse stato impossibile desumere la natura del provvedimento, il termine non sarebbe decorso – fosse stata integrale oppure no» (Cass. civ., 5 novembre 2014, n. 23526).

Il regime delle comunicazioni telematiche

La disciplina delle comunicazioni telematiche può ricostruirsi essenzialmente alla luce del dettato dell'art. 16 d.m. n. 44/2011.

Ai sensi del comma 1 della indicata disposizione, la comunicazione informatica avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

La trasmissione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

Essa infatti fornisce al mittente prova dell'effettiva ricezione del messaggio e certifica tale momento tramite la generazione di testo, leggibile dal mittente e contenente i dati di certificazione.

La ricevuta, inoltre, è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dalla sua effettiva lettura.

In ciò già si colgono le ragioni che fondano la responsabilità del professionista destinatario della comunicazione per il mancato controllo della propria casella ovvero della sua “manutenzione” (cfr. E. M Forner, Le notificazioni dell'avvocato, Giuffrè, 2013, 51).

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, nel caso in cui venga generato un avviso di mancata consegna, la comunicazione viene eseguita, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.m. n. 44/2011, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario con pubblicazione nel portale dei servizi telematici di un apposito avviso dell'avvenuta comunicazione in tali forme, visibile dai soggetti abilitati esterni e contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori.

La trasmissione perfezionata con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna produce gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 CAD.

I documenti trasmessi, quindi, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Essa, infatti, è equipollente negli effetti giuridici alla notificazione per mezzo della posta, con la conseguenza che anche la data e l'ora della trasmissione e della ricezione sono opponibili ai terzi.

Tale valore probatorio, inoltre, non è limitato al solo atto tecnico della trasmissione ma esteso pure al contenuto del documento oggetto della comunicazione.

Ciò può dirsi anche perché, a seguito della modifica apportata dall'art. 3 d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 al testo originario dell'art. 16 d.m. n. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, in quanto c.d. “completa”, consente l'individuazione del messaggio originale e degli allegati attraverso la loro integrale riproduzione e non più solo a mezzo di funzioni hash (come nel caso della ricevuta c.d. “semplice”).

I pubblici elenchi

L'avere ricollegato il momento di perfezionamento della comunicazione telematica alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella PEC del destinatario, ha imposto pure la predisposizione di un sistema che garantisca, a tutela di entrambi i soggetti coinvolti nell'iter notificatorio, la piena e certa riconducibilità dell'indirizzo al destinatario della comunicazione.

E' in tale contesto che si giustifica la previsione e la costituzione dei c.d. elenchi pubblici o pubblicamente accessibili.

EVOLUZIONE NORMATIVA DEI PUBBLICI ELENCHI

art. 3-bisl. 21 gennaio 1994 n.53 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”)

Contiene il primo riferimento alla notifica PEC presso l'indirizzo disponibile nei pubblici elenchi.

artt. 16, commi 6 e 7, e 16-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”)

Stabilisce per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese ovvero ai rispettivi ordini o collegi, nonché la possibilità per i cittadini di presentare richiesta per l'attribuzione di una casella pec con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta.

d.p.c.m. 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998 n.428)

Prevede l'elenco degli indirizzi delle PA.

d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 art. 7, comma 1 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d. lg. 7 marzo 2005 n.82, e successive modificazioni, ai sensi dell' art.4 comma 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010 n. 24)

Istituisce il c.d. RegIndE, vale a dire l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori delle parti private, degli avvocati iscritti negli elenchi speciali, degli esperti e degli ausiliari del giudice, degli avvocati e procuratori dello Stato e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

art. 5, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, , (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Decreto Sviluppo-Bis) )

Inserisce nel CAD l'art. 6-bis prevedendo l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo Sviluppo Economico (INIPEC).

Il d.l. n. 179/2012, dunque, ha ampliato il numero ed il tipo di elenchi PEC aprendo pure al c.d. “domicilio digitale del cittadino”, previsto, in continuità con le disposizioni di cui al d.l. n. 185/2008, dal nuovo art. 3-bis CAD (come integrato proprio dalla legislazione delegata), ai sensi del quale è riconosciuta ai cittadini la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale nuovo domicilio informatico da inserire nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (prevista anch'essa dalla legge di conversione n. 221/2012 e regolamentata nel funzionamento dal recente d.p.c.m. 10 novembre 2014, n. 194) e reso disponibile a tutte le PA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Su tali necessarie premesse normative, la centralità del sistema degli elenchi esce però ancora di più rafforzata dall'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che, come detto, ha previsto che le comunicazioni e le notifiche siano effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC risultante da elenchi pubblici (o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni), quelli cioè indicati dall'art. 16-ter del medesimo decreto.

In sede di conversione, tuttavia, la previsione onnicomprensiva dell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, che nell'individuare i “pubblici elenchi” faceva rinvio all'intero art. 16 d.l. n. 185/2008, è stata ridimensionata attraverso il richiamo al solo comma 6.

In questo modo, tra quelli di cui al citato art. 16, resta elenco pubblico ai fini delle comunicazioni e delle notifiche solo quello tenuto dal registro delle imprese e non anche quello dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni.

La scelta di depotenziare il primo può argomentarsi evidenziando come gli indirizzi di posta elettronica certificata tenuti dai consigli dell'ordine siano costantemente aggiornati con il RegIndE, che li duplica nel dominio giustizia e ne permette la consultazione, e che è espressamente considerato dall'art. 16-ter e dunque non inciso dalla limitazione al comma 6 dell'art. 16.

Meno immediata, invece, la scelta di incidere anche sull'elenco della PA.

La ragione potrebbe in vero cogliersi nella considerazione per cui il rinvio effettuato dall'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 all'intero art. 16 d.l. n. 185/2008 (e dunque pure agli elenchi di cui al comma 8) avrebbe potuto finire per contrastare i principi di unitarietà ed unicità del canale (immaginato in effetti come strumento di interazione esclusivo tra soggetti pubblici e sistema giustizia) che pure avevano ispirato la previsione della comunicazione da parte delle PA dei propri indirizzi pec al Ministero della Giustizia (M. Orlando, Senza indirizzo PEC contributo unificato invariato, su Guida dir., 38, 2014, 17).

Cenni sulle comunicazioni telematiche in Cassazione

Le coordinate finora fornite in materia di comunicazioni telematiche posso essere richiamate anche per quelle effettuate nell'ambito dei procedimenti in Cassazione.

Tuttavia, per queste è necessario evidenziare come la sperimentazione delle modalità digitali sia stata avviata solo a partire dal 12 novembre 2014 e nel rispetto del principio del “doppio binario” che chiamava comunque le cancellerie, stante l'assenza di valore giuridico delle comunicazioni telematiche, a procedere nelle forme cartacee tradizionali.

È attualità infatti la notizia della firma del decreto 19 gennaio 2016 (in GU n. 16 del 21 gennaio 2016) con cui il Ministro Orlando, accertata la funzionalità dei sistemi, ha dato avvio a decorrere dal 15 febbraio 2016 al sistema telematico per le comunicazioni e le notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di Cassazione aprendo quindi anche per esse all'operatività dell'art. 16 d.l. n. 179/2012.

Riferimenti

Per approfondimenti consulta le Bussole:

P. Calorio, Ricevute successive al deposito telematico (PCT), in ilprocessotelematico.it

G. Fichera, Comunicazioni di cancelleria telematiche (PCT), in ilprocessotelematico.it