Comunicazioni telematicheFonte: DL 18 ottobre 2012 n. 179
21 Febbraio 2025
Inquadramento L'informatizzazione delle comunicazioni di cancelleria ha costituito un passaggio fondamentale per l'implementazione del sistema del processo civile telematico. Non è questa la sede per ricostruire tutti e i numerosi interventi normativi che hanno interessato la materia; tuttavia, è opportuno da subito evidenziare come la digitalizzazione delle comunicazioni abbia rappresentato anche uno dei primi settori di interesse per il legislatore informatico, in ciò evidentemente incentivato pure dal carattere più organizzativo che decisionale delle norme di riferimento. In tal senso, già nell'art. 51, comma 1, d.l. n. 112/2008 (oggi abrogato dal d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012) poteva rintracciarsi un primo riferimento normativo per le comunicazioni telematiche atteso che la medesima disposizione prevedeva la possibilità di effettuare per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'art. 7, d.P.R. n. 123/2001, e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 170, comma 1 c.p.c., la notificazione di cui all'art. 192, comma 1 c.p.c. nonché ogni altra comunicazione al consulente. È però con l'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 che il legislatore più incisivamente ha tracciato la strada per l'informatizzazione delle comunicazioni di cancelleria. Prima della sua entrata in vigore, infatti, il valore legale delle comunicazioni effettuate in via telematica era condizionato a decreti di autorizzazione rilasciati per i singoli uffici dalla DGSIA, così favorendo un quadro normativo frammentario e di difficile ricostruzione (per un esame più attento delle difficoltà interpretative maturate nel previgente regime, si rinvia a V. Di Giacomo, Il nuovo processo civile telematico, Milano, 2015, 222). Ai sensi del sopra richiamato art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono invece ora effettuate «esclusivamente» per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Ciò che si ricava, quindi, è la positivizzazione del principio dell'esclusività della forma telematica con la conseguente necessità di verificare pure la tenuta delle altre norme di riferimento. Il contenuto della comunicazione telematica L'obiettivo della velocizzazione delle dinamiche processuali legato alla nuova disciplina delle comunicazioni telematiche evidentemente ha imposto pure una ridefinizione del contenuto delle stesse al fine di armonizzare e indirizzare l'intero quadro normativo verso l'immediata e completa conoscenza del provvedimento. In effetti, sebbene, come noto, le norme dedicate alle comunicazioni e alle notificazioni possano dirsi funzionalizzate alla conoscibilità degli atti processuali, i riferimenti testuali avevano da sempre offerto gli elementi per cogliere tra le medesime anche (tra le altre) una fondamentale differenza strutturale per avere ad oggetto, l'una, solo una notizia abbreviata del provvedimento e, l'altra, la copia integrale del medesimo (cfr. F. Lancellotti, Comunicazione (dir. proc. civ.), in Nss. Dig. it., Torino, 1981, 848). Tale tradizionale visione dei due strumenti esce però ora stravolta dalla l. n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014 che all'art. 45, comma 1, lett. b), ha disposto, incidendo sull'art. 133 c.p.c., che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza non sia limitata al solo dispositivo ma estesa alla versione integrale della sentenza stessa. Dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) il cancelliere, dunque, dà, entro cinque giorni, notizia alle parti del deposito in cancelleria della sentenza con biglietto contenente non più il solo dispositivo ma pure il testo integrale del provvedimento. Tale intervento, peraltro, si colloca in linea di continuità con le integrazioni apportate dall'art. 16, d.l. n. 179/2012 all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., che nella versione oggi vigente rende obbligatorio comunicare alle parti anche le motivazioni (cfr. App. Milano, 28 febbraio 2014, n. 224, in diritto24.ilsole24ore.com, che proprio richiamando la nuova formulazione dell'art. 45 dis. att. c.p.c. ha chiarito l'inidoneità del biglietto di cancelleria contenente solo un estratto del provvedimento a raggiungere lo scopo della piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari). In ogni caso, tali nuove forme di comunicazione restano inidonee a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni ai sensi dell'art. 325 c.p.c. essendo i medesimi collegati solo alla notifica della sentenza su istanza di parte ex art. 326 c.p.c. Il principio della necessità dell'istanza di parte per la notifica valida ai fini della decorrenza dei termini, d'altronde, è stato affermato anche in giurisprudenza e riconosciuto nella sua portata di regola generale, pur senza incidere in termini di conservazione delle numerose norme speciali che, per evidenti finalità acceleratorie, legano la decorrenza del termine breve alla comunicazione del provvedimento e non all'atto di impulso della controparte. Il riferimento è, tra gli altri, al regolamento di competenza (art. 47 c.p.c.), alle impugnazioni del pubblico ministero (art. 72 c.p.c.), al reclamo avverso l'ordinanza di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione (artt. 178 e 630 c.p.c.), all'impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c.) ovvero al reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.). In questi casi, infatti, «è sempre stato irrilevante, fin dalla formulazione della relativa disposizione, che la comunicazione ad opera della cancelleria – con la sola cautela che se da essa fosse stato impossibile desumere la natura del provvedimento, il termine non sarebbe decorso – fosse stata integrale oppure no» (Cass. civ., sez. VI, 5 novembre 2014, n. 23526). Il regime delle comunicazioni telematiche La disciplina delle comunicazioni telematiche può ricostruirsi essenzialmente alla luce del dettato dell'art. 16, DM n. 44/2011. Ai sensi del comma 1della indicata disposizione, la comunicazione informatica avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. La trasmissione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. Essa, infatti, fornisce al mittente prova dell'effettiva ricezione del messaggio e certifica tale momento tramite la generazione di testo, leggibile dal mittente e contenente i dati di certificazione. La ricevuta, inoltre, è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dalla sua effettiva lettura. In ciò già si colgono le ragioni che fondano la responsabilità del professionista destinatario della comunicazione per il mancato controllo della propria casella ovvero della sua “manutenzione” (cfr. E. M Forner, Le notificazioni dell'avvocato, Giuffrè, 2013, 51). Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, nel caso in cui venga generato un avviso di mancata consegna, la comunicazione viene eseguita, ai sensi dell'art. 16, comma 4, DM n. 44/2011, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario con pubblicazione nel portale dei servizi telematici di un apposito avviso dell'avvenuta comunicazione in tali forme, visibile dai soggetti abilitati esterni e contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. La trasmissione perfezionata con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna produce gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 CAD. I documenti trasmessi, quindi, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Essa, infatti, è equipollente negli effetti giuridici alla notificazione per mezzo della posta, con la conseguenza che anche la data e l'ora della trasmissione e della ricezione sono opponibili ai terzi. Tale valore probatorio, inoltre, non è limitato al solo atto tecnico della trasmissione ma esteso pure al contenuto del documento oggetto della comunicazione. Ciò può dirsi anche perché, a seguito della modifica apportata dall'art. 3, DM n. 209/2012 al testo originario dell'art. 16, DM n. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, in quanto c.d. “completa”, consente l'individuazione del messaggio originale e degli allegati attraverso la loro integrale riproduzione e non più solo a mezzo di funzioni hash (come nel caso della ricevuta c.d. “semplice”). I pubblici elenchi L'avere ricollegato il momento di perfezionamento della comunicazione telematica alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella PEC del destinatario, ha imposto pure la predisposizione di un sistema che garantisca, a tutela di entrambi i soggetti coinvolti nell'iter notificatorio, la piena e certa riconducibilità dell'indirizzo al destinatario della comunicazione. E' in tale contesto che si giustifica la previsione e la costituzione dei c.d. elenchi pubblici o pubblicamente accessibili.
Il d.l. n. 179/2012, dunque, ha ampliato il numero ed il tipo di elenchi PEC aprendo pure al c.d. “domicilio digitale del cittadino”, previsto, in continuità con le disposizioni di cui al d.l. n. 185/2008, dal nuovo art. 3-bis, CAD (come integrato proprio dalla legislazione delegata), ai sensi del quale è riconosciuta ai cittadini la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale nuovo domicilio informatico da inserire nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (prevista anch'essa dalla legge di conversione n. 221/2012 e regolamentata nel funzionamento dal recente d.p.c.m. n. 194/2014) e reso disponibile a tutte le PA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Su tali necessarie premesse normative, la centralità del sistema degli elenchi esce però ancora di più rafforzata dall'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che, come detto, ha previsto che le comunicazioni e le notifiche siano effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC risultante da elenchi pubblici (o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni), quelli cioè indicati dall'art. 16-ter del medesimo decreto. In sede di conversione, tuttavia, la previsione onnicomprensiva dell'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012 che, nell'individuare i “pubblici elenchi”, faceva rinvio all'intero art. 16, d.l. n. 185/2008, è stata ridimensionata attraverso il richiamo al solo comma 6. In questo modo, tra quelli di cui al citato art. 16, resta elenco pubblico ai fini delle comunicazioni e delle notifiche solo quello tenuto dal registro delle imprese e non anche quello dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni. La scelta di depotenziare il primo può argomentarsi evidenziando come gli indirizzi di posta elettronica certificata tenuti dai consigli dell'ordine siano costantemente aggiornati con il RegIndE, che li duplica nel dominio giustizia e ne permette la consultazione, e che è espressamente considerato dall'art. 16-ter e dunque non inciso dalla limitazione all'art. 16, comma 6. Meno immediata, invece, la scelta di incidere anche sull'elenco della PA. La ragione potrebbe in vero cogliersi nella considerazione per cui il rinvio effettuato dall'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012 all'intero art. 16, d.l. n. 185/2008 (e dunque pure agli elenchi di cui al comma 8) avrebbe potuto finire per contrastare i principi di unitarietà ed unicità del canale (immaginato in effetti come strumento di interazione esclusivo tra soggetti pubblici e sistema giustizia) che pure avevano ispirato la previsione della comunicazione da parte delle PA dei propri indirizzi PEC al Ministero della Giustizia (M. Orlando, Senza indirizzo PEC contributo unificato invariato, su Guida dir., 38, 2014, 17). Cenni sulle comunicazioni telematiche in Cassazione Le coordinate finora fornite in materia di comunicazioni telematiche posso essere richiamate anche per quelle effettuate nell'ambito dei procedimenti in Cassazione. Tuttavia, per queste è necessario evidenziare come la sperimentazione delle modalità digitali sia stata avviata solo a partire dal 12 novembre 2014 e nel rispetto del principio del “doppio binario” che chiamava comunque le cancellerie, stante l'assenza di valore giuridico delle comunicazioni telematiche, a procedere nelle forme cartacee tradizionali. Il decreto correttivo alla riforma Cartabia (di cui meglio infra) prevede delle novità che si applicano anche ai sistemi informatici della Corte di Cassazione. Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia In primo luogo, è opportuno fare riferimento al contenuto della lett. c), comma 5 del d.lgs. n. 164/2024, che introduce, sempre al fine di completare la digitalizzazione del processo civile, un nuovo art. 196-septies.1 disp. att. c.p.c., contenente la disciplina del domicilio digitale, quale norma di chiusura del sistema. La nuova norma recepisce le analoghe disposizioni contenute nel d.l. n. 179/2012 e – salvo che la legge preveda diversamente - dispone che le comunicazioni e notificazioni dirette al difensore o alla parte assistita da un difensore sono eseguite all'indirizzo PEC di quest'ultimo risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. Quando la parte sta in giudizio personalmente, se si tratta di un soggetto che per legge ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 CAD o che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis e il cui indirizzo è pertanto inserito nei pubblici elenchi INI-PEC o INAD, le comunicazioni e notificazioni a lei dirette sono effettuate via PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e nel caso in cui la notifica con tali modalità non sia possibile o non abbia esito positivo si applica quanto previsto dal settimo dell'art. 149-bis c.p.c., e quindi in caso di impossibilità o mancato buon esito della notifica per causa imputabile al destinatario l'atto sarà depositato nell'area web da esso prevista; allo stesso modo si procede quando negli scritti difensivi la parte abbia indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies CAD. Infine, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio attraverso propri dipendenti sono effettuate agli indirizzi PEC comunicati secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012; in mancanza di comunicazione di tale indirizzo, la notifica è effettuata ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter d.l. n. 179/2012. La disposizione specifica, opportunamente, che per «pubblici elenchi» degli indirizzi di posta elettronica certificata si intendono quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-tere 6-quater CAD, ossia i registri INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), IPA (indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici) e INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis CAD). L'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 164/2024, in nota, contiene poi alcune modifiche afferenti le leggi speciali: il legislatore è intervenuto sulla l. n. 53/1994 che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato a ciò autorizzato dal Consiglio dell'Ordine. Alla lettera a) viene novellato l'art. 3-ter della legge relativo alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'art. 149-bis c.p.c. per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario. Si prevede che, se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare viene inserito in un'apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; come per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, in questo caso il perfezionamento per il destinatario - e quindi l'inizio a decorrere dei termini che ne consegue - si verifica nel decimo giorno successivo all'inserimento dell'atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all'area riservata. Nel caso in cui invece il mancato recapito sia stato determinato da causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario nelle forme per così dire “tradizionali”. La lett. b)interviene invece sull'art. 9 della su richiamata legge, il quale prevede che l'avvocato che notifichi un atto di impugnazione o un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell'atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato. L'intervento ha lo scopo di adeguare la norma alla completa informatizzazione del processo civile e si prevede che l'avvocato debba provvedere al deposito telematico di copia dell'atto notificato nel fascicolo informatico relativo al provvedimento impugnato o opposto, in modo che il cancelliere possa effettuare le dovute annotazioni nel fascicolo. Le modifiche in tema di pubblicazione della sentenza Un'altra modifica oggetto del decreto correttivo riguarda l'art. 133 c.p.c. il quale oggi afferma che «La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325». Rispetto alla formulazione pregressa, quindi, viene introdotta una contestualità tra il deposito telematico e la pubblicazione del provvedimento, facendo venir meno il ruolo del cancelliere nella fase di pubblicazione del provvedimento. Con l'introduzione delle modifiche tecniche evolutive, i sistemi informatici della Corte di cassazione saranno quindi in grado di dar origine alla c.d. "pubblicazione automatica"; i provvedimenti depositati mediante busta telematica di tipologia sentenza, ordinanza, ordinanza interlocutoria e decreto di inammissibilità a chiusura del procedimento di rinvio pregiudiziale saranno oggetto di un processo automatizzato di pubblicazione. Nel concreto, la busta telematica contenente il provvedimento inviata dal Presidente di collegio verrà immediatamente accettata dai sistemi di cancelleria e il provvedimento ivi contenuto, senza alcuna di verifica manuale da parte della Cancelleria, sarà contestualmente pubblicato. Con l'attività automatica di pubblicazione sarà attribuito il relativo numero cronologico riportato in automatico sul provvedimento; analogo automatismo sarà applicato anche al timbro di oscuramento che, ove previsto, prenderà posto in automatico in alto a sinistra nella prima pagina del provvedimento. La pubblicazione automatica prevede quindi la pubblicazione immediata, in qualsiasi momento della giornata, del provvedimento firmato dal Presidente di collegio e ricevuto nei sistemi di cancelleria. Per la prima volta, quindi, il nuovo art. 133 c.p.c. prevede una contestualità assoluta tra accettazione e pubblicazione del provvedimento, escludendo di fatto l'intervento manuale della Cancelleria, con evidente risparmio di tempo quanto alle operazioni di pubblicazione del provvedimento ma con speculare aumento dei rischi di inserzione negli stessi di errori materiali suscettibili di originare successivi procedimenti di correzione. Riferimenti R. Succio, Brevi note al decreto correttivo alla Riforma Cartabia, in Giustiziacivile.com, 2024 |